Il valore della delega sui conti correnti intestati a terzi

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 22 febbraio 2022

Torniamo sulle indagini finanziarie per esplorare il caso di accertamento su conti intestati a terzi sui quali il contribuente opera tramite delega: a chi fanno riferimento le operazioni?
Come si possono smontare le presunzioni del Fisco?

Il conferimento di una delega a favore del contribuente è idoneo a fondare una presunzione circa la riferibilità all'attività imprenditoriale svolta dal medesimo delle movimentazioni (attive e passive) poste in essere sul conto corrente bancario intestato ad un terzo, gravando su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria.

E’ questo sostanzialmente il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione.

 

Il fatto di causa

conti intestati a terziL'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA, relativo all'anno d'imposta 2012, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado.

La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, sul rilievo della carenza di prova che le movimentazioni bancarie sui conti correnti di terzi fossero state operate dal contribuente nel proprio interesse, avvalendosi della delega conferitagli dagli intestatari.

 

Il pensiero degli Ermellini sulle indagini finanziarie

In tema di accertamenti bancari la Corte di Cassazione afferma:

“gli artt. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle rela