E’ consolidato il principio per cui, ove ci si avvalga dell’opera di un professionista per la presentazione della dichiarazione annuale e da questa risultano violazioni delle disposizioni tributarie, è il contribuente ad essere onerato della prova della propria assenza di colpa, con la conseguenza chequesti è chiamato a rispondere per l’illecito (nella specie, compensazione fraudolenta) commesso dal professionista incaricato, ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso.
Illecito del professionista e responsabilità del contribuente
Il fatto: il recupero dell’IVA non versata
Equitalia ha notificato ad una società una cartella di pagamento per riprese I.V.A..
La società ha impugnato detta cartella innanzi alla C.T.P. di Brescia, che ha accolto il ricorso.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, la quale, denegata la sospensione dell’efficacia della sentenza di prime cure, ha rigettato il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – la ripresa riferibile ad un’operazione illecita posta in essere da un soggetto terzo, in danno tanto dell’Amministrazione finanziaria, quanto della contribuente.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 54 e 54-bis 47 e del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 1 della Legge n. 423 del 1995, per avere la C.T.R. escluso la legittimità della ripresa operata nei confronti della società, nonostante la stessa fosse tenuta a vigilare sull’operato del professionista incaricato, per suo conto, della redazione della dichiarazione.
Il pensiero della Corte sulla responsabilità del professionista
Per la Corte di Cassazione, il motivo è fondato.
“E’ infatti consolidato il principio per cui, ove si avvalga dell’opera di un professionista per la presentazione della dichiarazione, dalla quale risultino violazioni delle disposizioni tributarie, è il contribuente ad essere onerato della prova della propria a