Il commercialista di una società può concorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, agendo a titolo di dolo eventuale.
Con riguardo al profilo della colpevolezza, il dolo specifico, richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’IVA.
Il caso: la registrazione di fatture inesistenti da parte del Commercialista
La Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di responsabilità del professionista in caso di reato di dichiarazione fraudolenta del cliente.
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale, che aveva dichiarato il contribuente responsabile dei reati di cui all’art. 2 Dlgs 74/2000, perché, quale professionista e depositario delle scritture contabili di alcune società, consapevole dell’attività illecita posta in essere dalle stesse e dagli amministratori, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva consentito di indicare nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte numerosi elementi passivi fittizi, avvalendosi di documenti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti per l’importo complessivo di milioni di euro.
Per tali motivi il professionista era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione.
Avverso tale sentenza il commercialista proponeva ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, violazione di legge in relazione all’art. 2 Dlgs 74/2000 e vizio di motivazione con riferimento all’elemento oggettivo del reato.
Argomentava che egli non aveva partecipato alla creazione del meccanismo fraudolento posto in essere dai coimputati e che la sentenza impugnata aveva confermato la sussistenza dei reati contestati valutando in maniera contraddittoria le risultanze istruttorie e basandosi essenzialmente sulla sua qualifica di commercialista.
Numerose circostanze, invece, comprovavano che il ricorrente non era consapevole della frode, né dei propositi illeciti dell’organizzazione,