Come noto, alcune tipologie di controlli necessari per l’organizzazione e il funzionamento ma anche per la sicurezza aziendale, comportano la valutazione anche di aspetti legati al rischio di controllo a distanza dei lavoratori e di violazione della privacy dei medesimi. Per tale ragione, l’installazione di tali dispositivi è ammessa solamente quando supera il vaglio dell’ITL oppure delle RSA/RSU.
Il Garante per la Protezione dei dati personali ritorna sull’argomento del controllo a distanza dei lavoratori con alcuni chiarimenti relativamente alla possibilità da parte del datore di lavoro di registrare le chiamate nel contesto di un servizio di call center, anche allo scopo di miglioramento del servizio offerto alla clientela.
In particolar modo con il Documento n. 9722661 (doc. web n. 9722661) del 3 dicembre 2021 il Garante esamina le condizioni che hanno portato un’azienda di trasporto pubblico a registrare le chiamate ricevute da parte degli operatori addetti al call center, che – secondo quanto lamentato – avrebbero comportato illegittimità non solo in materia di trattamento dei dati
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