Come noto, alcune tipologie di controlli necessari per l’organizzazione e il funzionamento ma anche per la sicurezza aziendale, comportano la valutazione anche di aspetti legati al rischio di controllo a distanza dei lavoratori e di violazione della privacy dei medesimi. Per tale ragione, l’installazione di tali dispositivi è ammessa solamente quando supera il vaglio dell’ITL oppure delle RSA/RSU.

In particolar modo con il Documento n. 9722661 (doc. web n. 9722661) del 3 dicembre 2021 il Garante esamina le condizioni che hanno portato un’azienda di trasporto pubblico a registrare le chiamate ricevute da parte degli operatori addetti al call center, che – secondo quanto lamentato – avrebbero comportato illegittimità non solo in materia di trattamento dei d

