Entro quando va approvato il bilancio al 31 dicembre 2021?

Per approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 valgono le tempistiche lunghe previste dalla normativa Covid? La risposta al momento è negativa, in quanto si è tornati in regime di normalità

La normativa Covid permette anche quest’anno l’approvazione dei bilanci delle società di capitali entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio?

La risposta è negativa.

 

Approvazione del bilancio al 31/12/2021: i termini di legge

Nonostante alcuni credano che la proroga della normativa emergenziale abbia esteso la deroga agli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile anche per l’anno 2022, consentendo la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, così non è.

Ecco qui le regole per l’anno scorso

Analizziamo la normativa e capiamo il perché.

L’art 106, comma 1, del DL 18/2020, emanato all’esplodere della pandemia, disponeva inizialmente:

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

Tale norma, nel testo sopra riportato, ha trovato pacifica applicazione per le assemblee di approvazione dei bilanci 2019, avvenute nel corso dell’anno 2020.

Il protrarsi della pandemia ha fatto sì che anche nell’anno 2021 si rendesse necessario consentire l’adozione del termine lungo per l’approvazione dei bilanci.

Per questo motivo, con la legge 26 febbraio 2021, n. 21, (legge di conversione del DL 31 dicembre 2020 n. 183), il comma 1 dell’art. 106 del D.L. 18/2020 è stato così modificato:

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La norma, che inizialmente disponeva una deroga di carattere generale ha pertanto, dopo la modifica, circoscritto i propri effetti alla sola approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2020. Ed il testo, nella formulazione modificata, permane tuttora attualmente vigente.

 

Assemblee 2022: regole aggiornate

Per il 2022 il Legislatore ha previsto un’ulteriore estensione della normativa emergenziale da Covid-19.

Lo ha fatto con l’art 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 che al primo comma così dispone:

Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022.”

La citata norma ha, di fatto, esteso la portata delle disposizioni dell’art 106 a tutte le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.

Ma a quali disposizioni fa riferimento?

Riguarda esclusivamente le modalità di tenuta delle assemblee e non anche la tempistica di convocazione.

Analizzando il testo vigente dell’art. 106, che trascrivo di seguito, la conclusione non può che essere questa.

Infatti:

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono

prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì

prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e

alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021 (prorogato al 31 luglio 2022).

8. Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

Il bilancio 31 dicembre 2021 si approva entro 120 giorni

Appare evidente come la norma, dopo le modifiche normative apportate dalla legge n. 21 del 2021, abbia voluto limitare la portata del comma 1 alla sola approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, prevedendo poi (nei commi successivi) una serie di facilitazioni per l’adozione delle delibere di approvazione, come la possibilità di riunioni in videoconferenza o la consultazione scritta (per le srl) anche in assenza di disposizioni statutarie.

La proroga della applicabilità delle disposizioni dell’art 106 a tutte le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022 riguarda quindi, non la tempistica di convocazione, visto che nessuna modifica è stata apportata al disposto del comma 1, ma le sole modalità di tenuta disciplinate dai commi successivi.

Potranno quindi, anche nell’anno 2022 (e fino al 31 luglio) tenersi le assemblee in videoconferenza, adottare le decisioni con consultazione scritta anche ove non previsto dallo statuto, ma il termine legale per sottoporre ai soci il progetto di bilancio resta comunque quello dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo il ricorso al maggior termine di cui di cui ed alle condizioni degli articoli 2364 e 2478-bis.

Ciò non toglie che il Legislatore, in sede di conversione del D.L. 228/2021, ovvero con altro provvedimento normativo, possa ancora prevedere il termine ultimo di 180 giorni anche per i bilanci al 31 dicembre 2021.

 

a cura di Filippo Mangiapane

Lunedì 24 Gennaio 2022