In questo articolo esaminiamo gli aspetti fondamentali del rapporto contrattuale tra una impresa ricettiva e i suoi clienti, vale a dire i turisti che chiedono di essere ospitati in essa.
Il contratto con cui un turista – cliente acquista il servizio di ospitalità, cioè di ricettività, di una impresa che gestisce una struttura ricettiva è un contratto innominato o atipico, vale a dire uno per cui non esiste una disciplina apposita prevista dalla legge.
Il contratto più simile a questo è senz’altro quello di locazione (articoli 1571 e ss. del Codice Civile), con la differenza che nel contratto di acquisto di un servizio ricettivo il possesso[1] dell’unità abitativa (nel nostro caso, la camera, suite, ecc.) in cui si svolge questo servizio non passa all’acquirente del servizio stesso, cioè al cliente.
Per cui, mentre il proprietario di una casa locata non può accedere in essa senza il permesso del locatario, il gestore della struttura ricettiva può accedere anche nelle stanze occupate, sia pure solo in certi orari e per svolgere attività specifiche, come pulire e riordinare l’unità abitativa.
Il contratto di acquisto di servizio ricettivo
Per stipulare il contratto di acquisto di un servizio ricettivo non è n