La riscossione delle imposte, in caso di accertamento , presupponeva il necessario intervento dell’agente della riscossione, incaricato ex lege di procedere, previa iscrizione a ruolo.
La riforma dell’esecutività dell’atto impositivo ha reso inutile – per quanto riguarda gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA – l’emissione della cartella esattoriale.
Il passaggio intermedio imperniato sulla cartella viene quindi evitato, e l’avviso di accertamento o rettifica diviene l’atto in base al quale possono essere direttamente richieste le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Riscossione a mezzo ruolo: aspetti generali
La riscossione a mezzo ruolo, generalizzata – per l’esazione delle entrate tributarie – dal D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, prevedeva i seguenti passaggi:
- notifica dell’avviso di accertamento o di altro atto impositivo da parte dell’ente impositore;
- iscrizione a ruolo delle somme da riscuotere, in misura variabile in funzione del tipo di tributo e dell’eventuale pendenza di un contenzioso;
- consegna del ruolo all’agente della riscossione, per la successiva notifica della cartella di pagamento;
- versamento delle, in caso di avviso di accertamento, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
- facoltà dell’agente della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, di disporre il fermo dei beni mobili registrati, iscrivere ipoteca e procedere con l’esecuzione forzata.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Le innovazioni del 2010
- Contenuto dell’avviso di accertamento
- Tempi previsti
- Affidamento anticipato
- Ricorso
- Le varie ipotesi di sospensione
- Sospensione ex lege
- Sospensione amministrativa
- Riscossione provvisoria in caso di ricorso
- Misura della riscossione frazionata
- Interessi
- Oneri di riscossione
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Accertamento esecutivo: le innovazioni del 2010
Per quanto previsto dall’art. 29 del D.L. 31.05.2010, n. 78 (convertito dalla legge 30.07.2010, n. 122, a decorrere dal 1° luglio 2011 (data successivamente portata al 1° ottobre dal D.L. n. 70/2011) l’avviso di accertamento assume ora direttamente il valore di titolo esecutivo.
La ricezione dell’atto impositivo (accertamento) da parte del contribuente prevede quindi l’obbligo per lo stesso di corrispondere l’importo indicato.
L’avviso di accertamento diviene esecutivo con il decorso di 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Pertanto, ai fini dell’esecuzione, non è necessaria la previa notifica della cartella di pagamento.
Ai fini della vigente procedura di riscossione, i riferimenti contenuti nelle norme al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010 (cioè agli accertamenti), e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate all’agente della riscossione (ADR) secondo le disposizioni dello stesso articolo.
Accertamento esecutivo: ambito oggettivo di applicazione
L’accertamento esecutivo risulta applicabile agli avvisi di accertamento e rettifica riguardanti:
- le imposte sui redditi (IRPEF e addizionali, IRES, ritenute, imposte sostitutive e liquidate con tassazione separata);
- l’IRAP;
- l’IVA.
Non è invece previsto per l’imposta di registro e per le altre imposte indirette.
Esso risulta altresì applicabile al “connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni”, cioè, esclusivamente, al procedimento di irrogazione immediata delle sanzioni, contestuale all’avviso di ac