Si riepiloga il trattamento ai fini dei redditi/Irap e dell’Iva relativo agli omaggi che le aziende o i lavoratori autonomi intendono elargire.
L’analisi si differenzierà a seconda della tipologia del bene (oggetto o meno dell’attività) e del soggetto destinatario.
Il corretto trattamento degli omaggi, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette, non può prescindere da alcune considerazioni preliminari, al fine di inquadrare la questione da un punto di vista normativo.
Le considerazioni riguardano:
- la definizione di cessione gratuita ai fini IVA, dettata dall’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72;
- la definizione di spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette, rinvenibile nell’ art. 1, D.M. 19.11.2008;
- il trattamento ai fini IVA delle spese di rappresentanza, rinvenibile nell’art. 19-bis1, lett. h), D.P.R. n. 633/72;
- il trattamento ai fini delle imposte dirette delle spese di rappresentanza, rinvenibile nell’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986.
La soglia per la detraibilità Iva degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa è pari a 50 €.
Anche la successiva cessione gratuita del bene è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, se superiore a 50 € come previsto dall’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72.
Cessioni gratuite IVA:“Costituiscono inoltre cessioni di beni: |
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50,00 e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis;”. |
Spese di rappresentanza:“le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”. |
Spese di rappresentanza – Trattamento imposte indirette:“h) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50,00. |
Spese di rappresentanza – Trattamento imposte dirette:“Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”. |
Risulta, quindi, allineato il limite per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa con il limite per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai fini IRES/ IRPEF, in base alle disposizioni dell’art. 108, comma 2, D.P.R. 917/1986.
La richiamata disposizione prevede infatti che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a € 50, considerando nel costo la parte dell’IVA indetraibile.
Entrando nel merito della questione, dalle disposizioni richiamate è possibile desumere che:
- mentre ai fini IVA è necessario distinguere gli omaggi in:
- beni rientranti nell’attività d’impresa;
- beni NON rientranti nell’attività d’impresa;
- ai fini delle deducibilità delle imposte dirette, la distinzione, nel rispetto dei principi di inerenza e congruità, è più di carattere quantitativo che qualitativa.
Ciò che conta ai fini della deducibilità, è il rispetto dei criteri quantitativi dettati dal D.M. 19.11.2008 e dall’art. 108, comma 2, D.P.R. 917/1986;
- ai fini IRAP, invece, ciò che conta è il metodo utilizzato per la determinazione dell’IRAP, ovvero metodo da bilancio o metodo fiscale.
La nostra analisi verterà sulla distinzione tra:
- omaggi di beni oggetto dell’attività dell’impresa;
e:
- omaggi di beni NON oggetto dell’attività dell’impresa.
Inoltre, si distinguerà in relazione al soggetto “destinatario” dei beni, ovvero il cliente o il dipendente.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Beni NON oggetto dell’attività d’impresa: clienti
- Casi particolari
- Imposte dirette
- Profili Irap
- Beni rientranti nell’attività d’impresa: IVA
- Cessione gratuita imponibile: determinazione base imponibile e fattura
- Imposte dirette
- Irpef e Ires
- Imposte dirette Irap
- Valore unitario
- Il trattamento fiscale in capo al dipendente
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Beni NON oggetto dell’attività d’impresa: clienti
La prima fattispecie analizzata riguarda gli omaggi ai clienti di beni NON oggetto dell’attività d’impresa.
In base alle disposizioni dell’art. 19 bis1, comma 1, lett. h), D.P.R. 633/1972, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50,00.
Di conseguenza, l’IVA relativa all’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati, non rientranti nell’attività d’impresa, ricompresi fra le spese di rappresentanza:
- è detraibile se il costo unitario dell’omaggio è inferiore a € 50,00;
- è indetraibil