Analizziamo la disciplina di due attività connesse all’attività agricola, l’enoturismo e l’oleoturismo, che possono sia essere gestite da un’impresa agrituristica, ma anche da un’impresa agricola non agrituristica rispettando, in questo secondo caso, la disciplina specifica per esse previste dalla normativa statale o regionale, ove presente.
Com’è noto, il 4° comma dell’art. 117 della Costituzione assegna alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di turismo, per cui, se vi è una legge regionale che disciplina l’enoturismo e/o l’oleoturismo, è questa la disciplina che prevale sulle norme statali che esaminiamo in questo articolo.
In questo caso, le norme statali si applicano solo se espressamente richiamate dalla normativa regionale o in assenza di tale normativa.
L’analisi della normativa statale in materia di enoturismo e di oleoturismo ha un senso in quanto oggi solo poche regioni hanno una normativa specifica in materia (per esempio, le Regioni Puglia e Marche in materia di enoturismo ma non di oleoturismo), mentre la maggioranza non ne ha (per esempio: Emilia – Romagna, Toscana, ecc.), per cui in esse si applica la normativa statale (nazionale) fino a quando non verranno emanate norme legislative specifiche in materia.[1]
La disciplina statale delle attività di enoturismo e di oleoturismo
Partiamo dall’enoturismo e dall’oleoturismo, cioè dal turismo del vino e dell’olio.
La disciplina dell’enoturismo è stata introdotta dai commi da 502 a 505 dell’art. 1° della Legge n° 205 del 2017 (Legge di bilancio per il 2018) ed è stata estesa all’oleotursmo dai commi 513 e 514 dell’art. 1° della Legge n° 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020).
In virtù di questa estensione, entrambe queste attività hanno come normativa di attuazione il Decreto del 12 Marzo 2019 del Ministero delle politiche agricole e del turismo.
Per enoturismo e per oleoturismo si intendono le seguenti attività:
- quelle volte a far conoscere il vino o l’olio di oliva nei luoghi di produzione con particolare riferimento alle indicazioni geografiche protette (DOP, DOC, IGP, ecc.);
- le visite guidate nei luoghi di coltura, di produzione