Agevolazione prima casa: l’abitabilità non è invocabile quale forza maggiore

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 21 dicembre 2021

L’assenza dell’abitabilità non è invocabile quale causa di forza maggiore per il mancato trasferimento della residenza, al fine di godere delle agevolazioni prima casa.
E’ questo, sostanzialmente, il pensiero recentemente espresso dalla Corte di Cassazione.

Il caso di Cassazione: recupero imposte per revoca agevolazione prima casa causa mancato trasferimento entro termini di legge

assenza abitabilità prima casa La controversia concerne l'impugnazione degli avvisi di liquidazione con i quali l'Ufficio aveva recuperato le maggiori imposte Iva e le imposte sostitutive sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, dovute a seguito di revoca delle agevolazioni prima casa per mancato trasferimento nel previsto termine di 18 mesi della residenza nel comune nel quale era sito l'immobile acquistato.

I contribuenti avevano allegato, come causa di forza maggiore, il mancato completamento nel predetto termine dei lavori di ristrutturazione necessari e il conseguente mancato rilascio, da parte dell'ente locale, del certificato di abitabilità o agibilità.

La CTP di Treviso riuniti i ricorsi li accoglieva.

L'Ufficio proponeva appello e la CTR del Veneto lo rigettava.

Da qui il ricorso in Cassazione dell’Ufficio, lamentando che la CTR abbia riconosciuto una insussistente causa di forza maggiore che potesse giustificare il mancato trasferimento della residenza nei termini indicati dalla legge e dal contratto di compravendita.

 

Il parere della Corte

Il ricorso è fondato.

Quanto allegato dai contribuenti, come causa di forza maggiore impeditiva nel trasferimento della residenza nei termini previsti, non ha tale caratteristica alla luce del costante orientamento della Corte:

“la quale ha invero affermato che il D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 1, nota II bis, lett. a), subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che