Torniamo sulla riforma delle Zone Economiche Speciali soffermandoci su una delle novità più importanti, consistente nella procedura dell’autorizzazione unica, la procedura semplificata per ottenere l’approvazione dei progetti di insediamento delle imprese nelle suddette zone.
Riforma delle Zone Economiche Speciali: l’autorizzazione unica
La riforma delle Zone Economiche Speciali contenuta nell’art. 57 del Decreto-Legge 77/2021, convertito in Legge 108/2021, ha uno dei suoi punti più qualificanti e innovativi nell’introduzione dell’art. 5-bis nel DL 91/2017 che prevede una procedura speciale ed abbreviata per l’approvazione dei progetti relativi all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici e privati all’interno delle ZES, vale a dire la procedura della c.d. “autorizzazione unica”.
Infatti, l’art. 5-bis, previa dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali all’interno delle ZES[1] (comma 1°), stabilisce che tutti i progetti relativi alle attività economiche (quindi, secondo noi, anche quelle già insediate nelle ZES) od all’insediamento di nuove attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES, non soggetti alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, presentata al Comune competente per territorio e riservata alle piccole attività commerciali, turistiche, artigianali, edilizie, ecc.), sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
L’autorizzazione unica, nei casi in cui ciò è necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, con l’eccezione del piano paesaggistico regionale (2° comma).
In cosa consiste l’autorizzazione unica
L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono