Acquisto a titolo gratuito di ramo di azienda da parte di una società

Esame di una fattispecie particolare, caratterizzata dall’acquisto a titolo gratuito di ramo d’azienda da parte di una società e non da parte di un imprenditore individuale.

Nella prassi aziendale può accadere che una impresa (individuale o societaria) riceva gratuitamente dei beni (strumentali o merce).

Il comportamento contabile da tenere in questi casi è assai chiaramente indicato nel principio contabile OIC16, laddove si prevede (in riferimento ai beni strumentali, ma il discorso è valido anche per altri beni) che i beni acquisiti a titolo gratuito vanno iscritti in un conto dell’attivo, e in contropartita alla voce A5 “Altri ricavi e proventi”.

Tale componente positivo di reddito concorre alla formazione del reddito, stante il preciso disposto dell’articolo 88, comma 3 del Tuir.

 

Un caso di Cassazione: acquisizione gratuita di ramo d’azienda

acquisto ramo azienda societàUn caso particolare è arrivato all’attenzione dei Supremi Giudici, in quanto l’acquisizione gratuita era relativa non già ad un singolo bene, ma ad un complesso di beni costituenti un’azienda.

Nel caso in specie, il contribuente aveva ricevuto a titolo gratuito un bene dal padre di uno dei soci, ragion per cui invocava la neutralità fiscale tipica dei passaggi generazionali.

L’Ordinanza, n. 33789 del 12 novembre 2021, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate disponendo che è irrilevante che la figlia del cedente fosse anche socia della SRL perché la disciplina sul passaggio generazionale riguarda solo il trasferimento a una persona fisica.

Alla contestazione dell’Agenzia, il contribuente aveva eccepito che l’operazione ricadeva nell’ambito di applicazione dell’articolo 58 del Tuir, che prevedeva un regime di neutralità fiscale.

In base alla predetta norma:

“Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa…”

La Ctp aveva respinto l’impugnazione, ma la Ctr ha ribaltato la decisione stabilendo che la questione sottoposta alla sua attenzione riguardava un passaggio generazionale di azienda da padre a figlia, anche se la donazione era avvenuta da una persona fisica a una srl di cui era socia la figlia del donante, e che la disposizione di cui all’articolo 58 del Tuir, diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, quindi, non operava solo in caso di donazione fra persone fisiche ma anche in questo caso.

Il fulcro della controversia verteva quindi sulla applicabilità dell’articolo 58: secondo il ricorrente, occorreva privilegiare la ratio di favorire il passaggio generazionale dall’imprenditore individuale a soggetti terzi (chiunque essi fossero), mentre secondo la tesi dell’agenzia, occorre privilegiare il dato formale della norma, sicchè nel caso in cui l’operazione coinvolga una società si deve applicare la regola ordinaria, in base alla quale la donazione di azienda costituisce una liberalità che determina in capo al donante l’emersione di una plusvalenza e in capo al donatario una sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del Tuir, posto che tutti i proventi afferenti all’impresa devono, in mancanza di specifiche diverse disposizioni fiscali per il reddito d’impresa, transitare per il conto economico e concorrere alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.

Come detto, la Cassazione ha condiviso la tesi dell’agenzia.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 20 dicembre 2021