Criticità del visto di conformità

Secondo la Cassazione non si applica l’esimente della causa di non punibilità in caso di apposizione del visto di conformità da parte di soggetto non abilitato allorquando si versi in ipotesi di indebita compensazione di crediti non spettanti.

1. Normativa visto di conformità (art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997)

criticità visto conformità superbonusIl visto di conformità, introdotto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997, rappresenta un controllo formale svolto dal professionista, consistente in un’attestazione circa la conformità della dichiarazione dei redditi alla documentazione o alle scritture contabili.

Predetto visto consente di effettuare un controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie; precisamente, con l’apposizione del visto di conformità, il professionista attesta la veridicità e la coincidenza dei dati risultanti dalle dichiarazioni con la documentazione e le scritture contabili.

Piu nel dettaglio, il visto di conformità:

  • garantisce ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
     
  • permette all’Agenzia delle Entrate di selezionare i controlli;
     
  • contrasta il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti;
     
  • semplifica le procedure legate sulla richiesta dei rimborsi IVA.

Il visto di conformità è apposto dal professionista con l’indicazione del suo codice fiscale e la firma negli appositi spazi dei modelli della dichiarazione.

 

Questi gli argomenti qui trattati:

 

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Corte di Cassazione ordinanza n. 30131/2021: non si applica l’esimente ex art. 6, comma 3 D.lgs n.472/1997 in caso di apposizione del visto di conformità da parte di soggetto non abilitato

Il principio di diritto

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 30131 del 26 ottobre 2021, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato l’avviso di irrogazione delle sanzioni, ritenendo che non si applica l’esimente di cui all’art. 6, comma 3 del Dl.gs n. 472/1997 per sanzioni derivanti da violazione di obblighi formali, quale l’avvenuta presentazione di dichiarazione munita di visto di conformità apposta da soggetto non abilitato da cui derivi l’indebita compensazione di crediti non spettanti.

Ciò anche nell’ipotesi in cui la società abbia denunciato per esercizio abusivo della professione l’intermediario che la assisteva da tanti anni.

 

Il caso

Il contribuente ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso l’atto di recupero degli interessi e di irrogazione di sanzioni ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 472/1992 in relazione alle compensazioni di crediti IVA, muniti di visto di conformità rilasciato da soggetto non abilitato.

La CTP ha accolto il ricorso.

Successivamente predetta sentenza dei giudici di prime cure è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate e, a seguito di tale atto di gravame, la CTR Lombardia rigettava l’appello ritenendo sussistenti i presupposti dell’esimente di cui all’art. 6 del D.lgs n. 472/1997, in quanto il contribuente aveva confidato, in buona fede, sulla correttezza dell’operato del proprio consulente che da anni lo assisteva provvedendo -venuto a conoscenza della mancata abilitazione del professionista a svolgere le attività di apposizione del visto di conformità – a denunciarlo per i reati di truffa e abusivo esercizio di professione.

Avverso la sentenza dei giudici di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione rilevando, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’art.6 D.lgs n. 472/1997, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, contrariamente a quanto deciso dalla CTR, non sussistevano le condizioni dell’esimente prevista dalla citata norma per due ragioni.

A riguardo, l’Ufficio ha evidenziato che, in primo luogo, la società contribuente non aveva presentato immediatamente la denuncia nei confronti del professionista; in secondo luogo, la società contribuente nell’affidare l’incarico al professionista, non aveva diligentemente verificato il possesso da parte dell’esperto dell’abilitazione a rilasciare il visto di conformità.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per le ragioni esposte nel paragrafo seguente.

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A cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Lucia Morciano

Venerdì 19 novembre 2021

 

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