Il comitato per il lavoro discute i ricorsi nei confronti degli atti amministrativi emanati in sede ispettiva: ma esso può agire solo in particolari circostanze e specifiche situazioni.
L’INL chiarisce con un apposito documento di prassi quali sono i casi nei quali può agire il comitato e secondo quali regole generali.
Il comitato per il lavoro: caratteristiche e ruolo
L’articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 124/2004 prevede che presso la Direzione Regionale del Lavoro, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro, è costituito il comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto:
- dal Direttore dell’ITL;
- dal Direttore regionale INPS;
- e dal Direttore regionale dell’INAIL.
Con tale organo si cerca di porre un ulteriore controllo alla regolarità dei rapporti di lavoro e degli adempimenti contributivi, in particolar modo con riferimento alla competenza tecnica sulle questioni lavoristiche e previdenziali.
Tale comitato non è incardinato in alcuna amministrazione, ed è costituito per legge, senza necessità di alcun provvedimento amministrativo.
Tramite il comitato per il lavoro si può ottenere il rimedio impugnatorio di alcuni atti ammini