Comitato per il lavoro: competenze e limiti operativi

di Antonella Madia

Pubblicato il 2 novembre 2021

Il comitato per il lavoro discute i ricorsi nei confronti degli atti amministrativi emanati in sede ispettiva: ma esso può agire solo in particolari circostanze e specifiche situazioni.
L’INL chiarisce con un apposito documento di prassi quali sono i casi nei quali può agire il comitato e secondo quali regole generali.

Il comitato per il lavoro: caratteristiche e ruolo

inl comitato lavoroL'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 124/2004 prevede che presso la Direzione Regionale del Lavoro, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro, è costituito il comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto:

  • dal Direttore dell’ITL;
  • dal Direttore regionale INPS;
  • e dal Direttore regionale dell'INAIL.

Con tale organo si cerca di porre un ulteriore controllo alla regolarità dei rapporti di lavoro e degli adempimenti contributivi, in particolar modo con riferimento alla competenza tecnica sulle questioni lavoristiche e previdenziali.

Tale comitato non è incardinato in alcuna amministrazione, ed è costituito per legge, senza necessità di alcun provvedimento amministrativo.

Tramite il comitato per il lavoro si può ottenere il rimedio impugnatorio di alcuni atti amministrativi che possono anche non essere di natura provvedimentale