La legittimità delle indagini bancarie è subordinata alla sola esistenza dell’autorizzazione e non anche dell’esibizione della stessa all’interessato?
A fronte della specifica contestazione del contribuente, il fisco deve provare, mediante esibizione, a pena di nullità dell’avviso di accertamento, l’autorizzazione alle indagini bancarie, esistente e menzionata nell’avviso di accertamento?
L’illegittimità dell’avviso di accertamento può essere dichiarata soltanto in mancanza dell’autorizzazione alle indagini bancarie ma non quando tale autorizzazione vi sia stata, anche se non esibita?
Il contribuente deve allegare il pregiudizio subito dalla mancata esibizione ed allegazione di tale atto nell’avviso di accertamento?
Il contribuente che si difende ampiamente nel merito, arrivando a rimodulare le proprie doglianze e riconoscendo l’imponibilità di parte dei compensi, può invocare di aver subito pregiudizio dalla mancata esibizione ed allegazione di tale atto nell’avviso di accertamento?
Tutela del contribuente e legittimità delle indagini bancarie: il principio
Va subordinata la legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze all’esistenza dell’autorizzazione e non anche alla relativa esibizione all’interessato.
Eventuali illegittimità, nell’ambito del procedimento amministrativo di accertamento, diventano censurabili davanti al giudice tributario a condizione che, traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente, vengano ad inficiare il risultato finale del procedimento e, quindi, l’accertamento medesimo.
La sequenza procedimentale, prevista dalla normativa vigente, subordina la presentazione della richiesta al parere del dirigente ma soprattutto con l’interesse del privato alla legittimità del provvedimento amministrativo, così come richiede, in via generale, l’art. 21 octies, legge 7 agosto 1990, n. 241.
In materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento di per sé, comporta l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio.
A fronte della mancata esibizione dell’autorizzazione spetta al contribuente specificare la doglianza riguardante l’eventuale pregiudizio subito, che «non può esaurirsi nel mancato rilascio della autorizzazione da parte del dirigente, pena la svalutazione del requisito cui, secondo l’interpretazione della normativa preferita, è subordinata l’inutilizzabilità delle indagini bancarie compiute in assenza di rituale autorizzazione, né può ritenersi che il pregiudizio si possa fondare nell’azione di recupero dei tributi dovuti ed omessi».
Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione.
Impugnazione derivativa, motivazione, mancata esibizione, mancanza della prescritta autorizzazione
L’atto preparatorio
L’atto preparatorio (es. autorizzazione bancaria) è quell’atto endoprocedimentale privo di autonomia funzionale e di efficacia costitutiva poiché ha la funzione di precostituire la situazione giuridica necessaria all’atto finale.
Esso non è suscettibile di impugnazione autonoma[1] poiché non produce direttamente effetti giuridici con rilevanza esterna ma di impugnazione derivativa avente per oggetto l’atto conclusivo dell’iter procedimenta