Di rinuncia all’eredità si è recentemente occupata la Cassazione. La questione dibattuta riguarda la gestione dei debiti tributari del de cuius. Vediamo nello specifico se tali debiti passano agli eredi…
Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius“, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 codice civile, egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.
Questo il principio espresso dalla Cassazione.
Rinuncia all’eredità: e i debiti tributari?
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a dei contribuenti, quali pretesi eredi del de cuius, già titolare di una ditta individuale, cessata alla data della sua morte, un avviso di accertamento per il recupero di IRES, IRAP e IVA, relative all’anno d’imposta 2005, e ciò in relazione ad una fattura emessa per l’importo imponibile di Euro 250.000,00.
Proposto ricorso dai predetti, la C.T.P. di Brindisi lo ha rigettato.
La C.T.R. per la Puglia ha, invece, accolto l’appello di parte, riformando la prima decisione ed in particolare osservando che:
“al di là dei profili, pure denunciati, circa la fittizietà dell’attività d’impresa per essere essa ascrivibile a terzi ignoti, stante l’incapacità di intendere e di volere del de cuius nel periodo in cui l’attività sarebbe stata svolta – era intervenuta nelle more (nel corso del 2012) la rinuncia all’eredità degli stessi appellanti, non preclusa dalla presentazione della dichiarazione di successione, sicchè essi non potevano considerarsi eredi”.
L’Agenz