Il 10 novembre scade la possibilità per presentare il modello 730 rettificativo per il 2020: ecco un ripasso delle regole di presentazione e delle sanzioni dovute.
Come noto i Centri di assistenza fiscale o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (controllo degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta spettanti, delle eccedenze di imposta, delle ritenute subite, degli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto, dei crediti d’imposta e degli importi chiesti a rimborso ecc.) e sono obbligati al rilascio del visto di conformità.
Vi è da sottolineare che, in caso di rilascio di visto infedele al modello 730, il Caf /Professionista incaricato sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata mentre la maggiore imposta dovuta ed i relativi interessi sono richiesti al contribuente (resta fatto salvo il caso in cui il visto infedele non sia stato determinato dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).
Nota: come chiarito dalla circolare Agenzia Entrate n. 13-E -2019 non trova applicazione per il modello 730 la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.582,00 euro prevista in caso di rilascio del visto infedel