L’avviso di liquidazione in materia di imposta di registro liquidata su sentenza civile deve ritenersi adeguatamente motivato solo quando riporta sia gli estremi identificativi dell’atto giudiziario, che i criteri matematici e di determinazione del dovuto?
Avviso di liquidazione su atti giudiziari nullo: la vicenda processuale
Una sentenza del Tribunale civile accertava responsabilità per mala gestio, con diversi capi di condanna, a carico di amministratori e sindaci esponendo importi risarcitori differenti a seconda della quota parta di responsabilità accertata.
Il competente Ufficio delle entrate, ai sensi degli artt. 37 (atto dell’Autorità Giudiziaria) e 57 del D.P. R. 24/06/1996, n. 131 e Tariffa allegata n. 8, notificava avvisi di liquidazione dell’imposta di registro a seguito della sentenza di condanna.
L’atto impositivo (un avviso di liquidazione su atti giudiziari) esplicitava nella motivazione la dizione “registro: altre voci – prop. 109T 450.359,00”, omettendo il riferimento al Tribunale che aveva pronunciato la sentenza.
I contribuenti impugnavano l’avviso di liquidazione innanzi la giurisdizione tributaria di merito che respingeva le loro doglianze.
Successivamente veniva proposto ricorso per Cassazione dove veniva riproposte le eccezioni di illegittimità della pretesa tributaria.
In primo luogo i ricorrenti lamentavano la mancata specifica, nel corpo dell’atto impositivo, del Tribunale che aveva emesso la sentenza, tenuto conto che l’Ufficio si era lim