L’articolo 2476, comma 2 del Codice Civile attribuisce ai soci non amministratori di SRL un potere di informazione e di controllo sulla attività sociale.
Si tratta di un aspetto che ha generato molti conflitti; qui ne analizziamo sinteticamente gli aspetti salienti.
I controlli del socio di Srl: premessa
Il tema dei controlli del socio non amministratore di Srl è argomento sicuramente conflittuale, e la riprova la danno anche le molteplici sentenze delle corti di merito. In questo articolo ne ricordiamo solo le più recenti.
L’articolo 2476, comma 2 del codice civile così specifica:
“I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.
Il controllo del socio non amministratore è stato ampliato, rispetto al testo ante riforma (art. 2489 codice civile); sono stati eliminati i riferimenti all’esistenza o meno del collegio sindacale o del revisore, non è più richiesta una quota qualificata del capitale, non ci sono limitazioni alla consultazione né limitazioni temporali, essendo esperibile in qualsiasi momento l’azione.
In effetti si tratta di una compensazione rispetto alla eliminazione del controllo pubblico previsto dall’istituto di cui all’art. 2409 codice civile (Tribunale Torino, 3/7/2015).
Il diritto spetta a ciascun socio, che non sia, al momento della richiesta (Trib. Roma. 10/7/2017) amministratore di diritto o di fatto (Cassazione n. 2038/2018) della società, prescindendo da:
- eventuale presenza degli organi di controllo;
- entità della quota (Tribunale Venezia, 20/6/2018);
- fatto che la qualifica di socio possa essere perduta per effetto di cessione (Trib. Venezia, 16/5/2017);
- vicende prodromiche alla acquisizione (Trib. Venezia, 30/6/2017);
- eventua