Gli incentivi fiscali connessi all’acquisto di beni strumentali, in sostituzione delle maggiorazioni dell’ammortamento, dal 2020 spettano sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto in percentuale rispetto al costo.
Vediamo, mediante l’analisi di un caso concreto, come avviene la fruizione dell’agevolazione.
Il credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali
L’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 della Legge di bilancio 2021, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.
Non rientrano quindi nell’agevolazione:
- i “beni merce” (inclusi i beni trasformati/assemblati per il loro ottenimento);
- i materiali di consumo.
Sono inclusi i beni di costo unitario non superiore a € 516,46
Il calcolo del credito deve essere distinto tra:
- beni di cui alla Tabella A – Legge di bilancio 2017,
- beni di cui alla Tabella B – Legge di bilancio 2017
- e altri beni.
Beni di cui alla Tabella A, Legge di bilancio 2017
Per i beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge di bilancio 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40%-20%), il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.
In particolare per investimenti:
- fino a € 2.500.000
- 50% (periodo 16.11.2020 – 31.12.2021);
- 40% (periodo 1.1.2022 – 31.12.2022 o 30.6.2013);
- superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000
- 30% (periodo 16.11.2020 – 31.12.2021);
- 20% (periodo 1.1.2022 – 31.12.2022 o 30.6