Novità sul conferimento e sulla donazione di partecipazioni

di Ennio Vial

Pubblicato il 17 settembre 2021

Una recente risposta dell'Agenzia Entrate è interessante sia relativamente al conferimento di partecipazioni che alla norma agevolativa sulle donazioni. In questo articolo analizziamo un caso pratico di donazione e conferimento, evidenziando le possibili criticità fiscali.

La risposta ad interpello n. 552/2021 

Una recente risposta ad interpello 25.8.2021 n. 552 presenta notevoli profili di interesse in quanto affronta sia il tema del conferimento di partecipazioni, sia la norma agevolativa sulle donazioni consistente nella esenzione prevista dall’art. 3 co. 4 ter D.Lgs. 346/1990.

Degni di nota sono due conclusioni dell’Ufficio.

Innanzitutto si precisa che quando sussistono sia i requisiti per applicare l’art. 177 co.2 sia l’art. 175 del tuir, la disciplina dell’art. 175 deve ritenersi prevalente.

Interessanti osservazioni sono svolte anche in relazione alla esenzione da imposta di donazione e successione che, alla luce di un recente intervento della Corte Costituzionale, deve trovare applicazione solo in presenza di aziende o di partecipazioni di controllo che hanno ad oggetto aziende.

 

Conferimento e donazione di partecipazioni:
il caso

La situazione di partenza

La situazione di partenza è rappresentata nella successiva figura n. 1.

La società operativa Alfa Spa ha 4 soci persone fisiche.

A e B sono marito e moglie.

C è il cugino di A e D è la moglie di C.

Le percentuali sono indicate nella successiva figura. 

Figura n. 1 – la situazione iniziale

donazione quote societarie

 

Il processo di riorganizzazione si articola secondo le fasi di seguito descritte.

 

Conferimento di partecipazioni di C e D in MFH

Il primo step è rappresentato dal conferimento da parte di C e D delle loro partecipazioni detenute in Alfa spa (50%+15%) in una holding denominata MFH.

L’operazione avviene ai sensi dell’art. 177 co. 2 del tuir e quindi a realizzo controllato.

La configurazione del gruppo a seguito del conferimento in discorso è rappresentata nella successiva figura n. 2.

Figura n. 2: il gruppo dopo la creazione della holding MFH.

soci dopo la creazione di una holding

 

Le partecipazioni di C e di D in MFH sono determinate ovviamente in proporzione alle partecipazioni detenute nella Alfa Spa.

In sostanza, 50/(50+15) = 76.92% e 15/(50+15)= 23.08%.

 

Cessione da parte di B del 14,48% a MFH e dello 0,52% ad A;

Il secondo step è rappresentato dalla fuoriuscita di B dalla compagine sociale.

La particolarità è rappresentata dal fatto che la partecipazione del 15% viene ceduta:

  • Per il 14.48% alla società MFH;
  • Per il residuo 0.52% al marito A.

La configurazione del gruppo a seguito del secondo step è rappresentato nella successiva figura n. 3.

Figura n. 3 – l’uscita di B dalla compagine sociale

uscita di un socio da una holding

 

A conferisce il 20,52% col co. 2 bis in PFH holding

Si tratta di un conferimento ex art. 177 co. 2 bis in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla norma. In particolare, si segnala che si tratta di una partecipazione qualificata.

La configurazione del gruppo è rappresentata nella successiva figura n. 4.

Figura n. 4 – creazione della personal holding di A

creazione di una personal holding

 

Conferimento di Alfa in ACD holding

La fase successiva è rappresentata dal conferimento da parte delle due PFH e MFH holding delle azioni detenute in Alfa Spa, in una nuova holding denominata ACB holding.

La configurazione finale del gruppo è quella della successiva figura n. 5.

Figura n. 5 – la creazione della holding comune

creazione di una holding

 

 

La particolarità di questo conferimento è rappresentata dal fatto che potrebbero essere applicate 3 norme del tuir:
  • L’art. 9 che prevede il regime generale realizzativo secondo cui la plusvalenza è determinata come differenza il valore normale della partecipazione ed il costo fiscalmente riconosciuto;
  • L’art. 177 co. 2 del tuir secondo cui le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni sono valutate (ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente) in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento;
  • L’art. 175 del tuir secondo cui il valore di realizzo della partecipazione conferita (ovvero l’equivalent