Il regime forfettario dovrebbe rappresentare una semplificazione fiscale per i contribuenti di minori dimensioni, tuttavia l’accesso al regime (anche per le continue variazioni normative) continua a creare dubbi.
In questo articolo analizziamo come il comportamento concludente del contribuente influisce sulla scelta del regime fiscale e se esistono opzioni per eventuali ripensamenti.
Le opzioni per determinati regimi fiscali, speciali e derogatori rispetto a quello ordinario, possono essere esercitate dai contribuenti in modo formale (attraverso specifiche comunicazioni o con la dichiarazione fiscale), ovvero in modo non formalizzato, cioè per comportamento concludente. È stato tuttavia affermato dall’Agenzia – nella risposta ad interpello n. 378/2021 (già commentata qui) – che l’opzione per il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 84 della legge n. 190/2014 non può essere revocata in modo non formale, cioè tramite il semplice comportamento concludente del contribuente.
Il principio, più volte ribadito dall’amministrazione finanziaria, esclude che, anche attraverso le varie forme “speciali” di correzione dei comportamenti adottati (remissione in bonis, ravvedimento, dichiarazione integrativa), un’opzione già adottata e “in essere”, che sta producendo i propri effetti in un determinato periodo di imposta, possa essere interrotta e revocata allo scopo di adottare un’altra opzione comparativamente più conveniente.
Il caso può essere confrontato con altre situazioni nelle quali il contribuente può valutare conveniente mutare “in corso d’opera” una determinata manifestazione di volontà, per approfittare di condizioni migliori (ad esempio, in relazione a crediti di imposta o a discipline di rivalutazione / rideterminazione del valore di beni).
Aspetti generali del comportamento concludente
Ordinariamente, il comportamento concludente è una modalità di esercizio che i contribuenti possono adottare sia per esercitare una determinata opzione (ad esempio, per un certo regime fiscale), sia per revocarlo.
In tale prospettiva, va però considerato che l’opzione può essere già attiva, e quindi dar luogo a problemi in quanto si tratta di assicurare il rispetto degli obblighi fiscali secondo modalità differenti rispetto a quelle originariamente accettate, in “continuità” con i comportamenti adottati in vigenza dell’opzione.
La revoca dell’opzione già esercitata è ipotizzabile anche nel caso in cui una successiva modifica normativa abbia reso tale opzione meno conveniente: in tale situazione, però, è stata esclusa la possibilità di ottenere il rimborso delle imposte già assolte.
In particolare, è stato affermato che non può applicare il regime forfettario per il 2020 un soggetto che, pur possedendo tutti i requisiti necessari, abbia emesso nel corso di tale anno (e in parte nel 2021) fatture con IVA (presentando le liquidazioni periodiche).
In questa situazione si ritengono presenti gli elementi del comportamento concludente per il regime ordinario, richiesto ai fini della manifestazione delle opzioni e delle revoche dall’art. 1 del D.P.R. n. 442/1997.
Una volta adottato il regime ordinario (tramite comportamento concludente) – questa è la posizione dell’Agenzia -, non è ammessa la revoca dell’opzione; o, per meglio dire, non è possibile interrompere l’opzione “concludente” nello stesso periodo di imposta in cui, manifestamente, il contribuente ha posto in essere atti incompatibili con il regime (forfettario) che, ex post, afferma di voler adottare.
La questione viene esaminata di seguito con il supporto della giurisprudenza e della prassi, fino alla recente risposta ad interpello 31.05.2021, n. 378.
Regime forfettario e comportamento concludente
Secondo la riposta a interpello 31.05.2021, n. 378, non può applicare il regime forfettario per il 2020 il soggetto che, pur soddisfacendo tutte le condizi