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Nell'articolo approfondiamo anche gli obblighi di bilancio e dichiarativi (modello Redditi 2021) per chi ha ricevuto il bonus nel 2020.
Il cosiddetto Bonus Tessile, Moda e Accessori ha l’obiettivo di contenere gli effetti della pandemia sulle rimanenze finali di magazzino nei settori, e consiste in un credito d’imposta del 30% del valore delle rimanenze finali eccedente la media dello stesso valore registrato nelle tre annualità precedenti, utilizzabile in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Bonus Tessile riconfermato per il 2021: le attività beneficiarie
Tale credito è stato in prima battuta introdotto per il periodo d’imposta 2020 dal DL 34/2020 (“Rilancio”), salvo poi essere confermato per il periodo d’imposta 2021 dal DL 73/2021 (“Sostegni-bis”).
Quest’ultimo ha portato una innovazione procedurale, introducendo una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per la fruizione del credito.
Il DM attuativo del 27/07/2021, tra l’altro, ha individuato gli specifici codici ATECO in cui devono operare i beneficiari; tali codici sono elencati nella tabella allegata al decreto stesso.
Al riguardo, rileva il codice di attività comunicato all’Agenzia Entrate con il mod. AA7/AA9.
Inoltre, poiché la norma non obbliga ad avere una unica attività (individuata con uno dei precedenti codici Ateco), si deve ritenere che il credito di imposta spetti anche nel caso in cui si tratti di un'attività secondaria.
È chiaro però che si dovrà a tal fine distinguere tra le rimanenze afferenti detta attività (sulla quale calcolare il credito d’imposta) e le rimanenze riguardanti le ulteriori attività svolte.
Bonus Tessile, Moda e Accessori 2021: un esempio di calcolo
Passando ad un esempio numerico che meglio spieghi la determinazione del credito, occorrerà considerare il valore delle rimanenze (ex art. 92, comma 1, Tuir) per il periodo 2021, calcolarne l’eccedenza rispetto alla media delle rimanenze stesse negli esercizi 2018-2019-2020, e applicare su di essa il 30%.
Ipotizzando quindi rimanenze 2018 per 80.000, rimanenze 2019 per 90.000 e rimanenze 2020 per 100.000, si avrà una media di 90.000, sicché l’importo del credito di imposta sarà pari al 30% delle rimanenze 2021 eccedenti la somma di 90.000.
Obblighi da osservare in bilancio e in dichiarazione dei redditi
È necessario sottolineare che i criteri di valutazione delle rimanenze finali nei periodi d'imposta di spettanza (2020 e 2021) devono essere identici a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati nelle medie triennali.
Al riguardo, per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e senza collegio sindacale o sindaco unico, è previsto l’obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione.
Per le imprese già soggette all’obbligo di certificazione del bilancio, i controlli sono svolti sulla base dei dati risultanti dai bilanci depositati.
Nonostante la norma istitutiva non disponga nulla in merito alla rilevanza fiscale, si ritiene che trovi applicazione la norma generalizzata dall’art. 10-bis, co. 1, DL 137/2020 che ne prevede appunto la irrilevanza, trattandosi di un contributo dichiaratamente istituito per contrastare gli effetti della pandemia.
Per i soggetti che hanno già utilizzato tale credito in riferimento all’anno 2020, esso va indicato nel quadro RU del modello Redditi 2021, con il codice credito “I5”.
A cura di Danilo Sciuto
Venerdì 24 Settembre 2021