Proroga dei versamenti: finalmente il Fisco chiarisce il nuovo calendario

Solo ieri pomeriggio (5 agosto) il Fisco ha reso nota la propria interpretazione in merito al nuovo calendario delle scadenze fiscali per la dichiarazione dei redditi 2020, modello Redditi 2021. Attenzione, per i titolari di partita IVA la prima rata di versamento scade il 15 settembre e la seconda il 16 settembre.

proroga versamenti nuovo calendarioL’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulle modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati oggetto di proroga per effetto delle disposizioni di contenute nel cd. “Decreto Sostegni bis”, così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

In particolare è stato reso disponibile il nuovo calendario delle rateazioni.

[NdR: CommercialistaTelematico aveva già pubblicato il nuovo calendario delle scadenze fiscali lo scorso 3 Agosto]

 

Ecco il nuovo calendario delle scadenze fiscali per il modello Redditi 2021

L’Agenzia ha evidenziato che la proroga al 15 settembre 2021 dei termini dei versamenti riguarda tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
     
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;

e, quindi, ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
     
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
     
  • partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter;
     
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
     
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
     

Per effetto della proroga, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e da quelle dell’IVA, in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021, possono essere eseguiti entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione.

In base all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell’IVA, e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021.

La rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4%, a decorrere dal 16 settembre.

 

I termini di versamento vengono così riassunti:

  • entro il 15 settembre 2021, nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga – titolari o non titolari di partita IVA;

Nel caso di versamento rateizzato per i soggetti titolari di partita IVA, entro il:

  • 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
  • 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi;
  • 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi;
  • 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.

Nel caso di versamento rateizzato per i soggetti non titolari di partita IVA

che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, entro il:

  • 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
  • 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;
  • 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;
  • 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi.

 

Attenzione! Non è possibile il versamento con lo 0,40%

Poiché la proroga si applica «in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2011, n. 435», non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

E per chi ha già iniziato il versamento in forma rateale?

I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4%, a decorrere dal 16 settembre 2021.

Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.

In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione ma determinando liberamente cifre e date), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:

  • in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
     
  • in un massimo complessivo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

 

Queste di seguito sono le tabelle riepilogative del nuovo calendario delle scadenze fiscali.

 

TITOLARI DI PARTITA IVA: TERMINI DI VERSAMENTO
 N. rata  Scadenza  Interessi %
 1  15 settembre  0
 2  16 settembre  0,01
 3  18 ottobre  0,34
 4  16 novembre  0,67
 
NON TITOLARI DI PARTITA IVA: TERMINI DI VERSAMENTO
 N. rata  Scadenza  Interessi %
 1  15 settembre  0
 2  30 settembre  0,17
 3  2 novembre  0,50
 4  30 novembre  0,83

 

Consulta qui la risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021

A cura di Vincenzo D’Andò

Venerdì 6 Agosto 2021