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Regime forfettario: quanto conta la residenza
Il parere dell'Agenzia Entrate
L’Agenzia delle entrate ha confermato quanto già previsto dalla norma sulla causa ostativa di cui alla lettera b) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge 190/14 (istitutivo del regime c.d. forfettario), in base al quale non hanno diritto a fruire del regime i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Nel caso in specie, una professionista che svolge la propria attività ricevendo incarichi soprattutto in Italia, fino a parte del 2020 risiedeva in Italia e applicava, sotto il profilo fiscale, il regime dei nuovi minimi (articolo 1, commi 96 eseguenti della legge n. 244/2007).
Tale regime, come è noto, è stato abrogato a partire dal 2016, ma chi ne usufruiva può continuare a beneficiarne fino all’età di 35 anni.
Nel corso del 2020 l’istante si è trasferita in un altro Stato Ue, e tenuto conto che la maggior parte dei propri compensi continuerà a essere made in Italy, chiede quale sia il corretto comportamento da adottare alla luce della nuova situazione.
La contribuente propone la chiusura dell’attuale partita Iva, conseguente rinuncia al regime dei minimi e identificazione diretta con apertura di una nuova partita Iva.
In tal caso la contribuente ritiene di poter applicare il regime forfettario accessibile, come chiarito dalla circolare n. 9/2019, ai cittadini che residenti in uno degli Stati dell’Unione europea, producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
In alternativa, la professionista propone la nomina di un rappresentante fiscale, mantenimento dell'attuale partita Iva e applicazione del regime dei minimi fino al compimento dei 35 anni di età.
L’Agenzia, come detto, conferma la fattibilità del comportamento di cui alla prima soluzione, con la conseguente possibilità di fruire del regime forfettario in quanto il reddito prodotto in Italia è almeno tre quarti di quello totale.
Fonte: Risposta Agenzia Entrate n. 519 del 28/7/21
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A cura di Danilo Sciuto
Lunedì 2 agosto 2021