Fondo perduto alternativo: scadenza 2 settembre 2021

La prima importante scadenza di settembre è quella di giovedì 2, relativa alla richiesta del contributo a Fondo Perduto Alternativo.
Ecco un veloce ripasso delle norme riguardanti tale contributo e il relativo adempimento.

Sul contributo a fondo perduto “alternativo” è già stato detto e scritto in maniera abbastanza diffusa.

Con il provvedimento del 2 luglio 2021, sono state poi definite le regole operative e la finestra temporale, tra il 5 luglio e il 2 settembre 2021, entro la quale va inviata telematicamente l’istanza per accedere all’indennizzo.

 

Differrenza fra fondo perduto alternativo ed automatico

Si sottolinea che il contributo in discorso è alternativo al contributo “Sostegni-bis automatico”.

Per coloro a cui viene erogato quest’ultimo, l’importo del contributo “Sostegni-bis attività stagionali” viene diminuito dell’importo del contributo “Sostegni-bis automatico” percepito, che viene quindi in questo caso conteggiato come un acconto del contributo “Sostegni-bis attività stagionali”. Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza, a tali soggetti verrà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati sull’istanza e il contributo “Sostegni-bis automatico” percepito.

Inoltre, si invita a fare attenzione al fatto che, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto:

  • il requisito del calo del fatturato deve sussistere anche per coloro che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019,
  • non prevede un importo minimo.

 

Leggi qui la nostra guida al contributo a fondo perduto alternativo

I soggetti Iva che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza, a tali contribuenti verrà erogato l’intero importo del contributo determinato in base ai valori indicati sull’istanza.

La richiesta di contributo può essere presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o da un intermediario che può avere una delega onnicomprensiva o una specifica per il contributo “Sostegni-bis attività stagionali”. Le procedure che si possono utilizzare per la compilazione e trasmissione telematica dell’istanza sono due:

  • un software per la compilazione e il canale telematico Entratel/Fisconline per l’invio.

 

Contributo a fondo perduto stagionale

Poiché il contributo “stagionale” è considerato un aiuto di Stato, il richiedente deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui viene attestato il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti. Pertanto, potrà succedere che, nonostante il contribuente rientri nelle condizioni di legge suddette, abbia già superato il limite massimo di aiuti di Stato, sicchè di fatto non potrà procedere con la richiesta.

Anche in questo caso, il contribuente dovrà scegliere (irrevocabilmente) la modalità di erogazione del contributo, mediante:

  • accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)

  • riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

 

Martedì 31 Agosto 2021

a cura di Danilo Sciuto