L’associazione decade dal regime agevolato delle associazioni dilettantistiche, a causa della violazione dell’obbligo di tracciabilità per un numero esiguo di operazioni finanziarie?
Vanno annullati gli atti impositivi sulla base del convincimento che la decadenza dal regime di favore non ricorre nel caso in cui l’impossibilità di tracciare le operazioni riguarda un numero limitato di esse rispetto al complesso delle movimentazioni?
Sussiste l’applicazione del “Favor Rei” per le violazioni sulla tracciabilità, atteso il principio di decadenza dal regime agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche che violano l’obbligo di utilizzare modalità tracciate per i pagamenti di importo superiore a mille euro?
L’inosservanza della tracciabilità dei pagamenti, anche se commessa in anni precedenti al 2016, comporta la decadenza dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantesche?
La risposta a tali interrogativi è fornita da un recente intervento del giudice di legittimità, sconfessando la prevalente giurisprudenza tributaria di merito.
ASD e decadenza dal regime agevolato per violazione dell’obbligo di tracciabilità: il principio
L’articolo 25, comma 5, della Legge 13 maggio 1999 n. 133, non prevede deroghe alle conseguenze della violazione dell’obbligo di utilizzazione di modalità tracciabili dei flussi finanziari; pertanto, in tema di tracciabilità è irrilevante che il contribuente abbia commesso “errori veramente esigui”, plausibili e giustificabili.
E’ irrilevante, in particolare, la buona fede, attestata anche dallo spirito collaborativo che la società manifesti nel corso dell’attività accertatrice.
La decadenza dal regime fiscale agevolato si verifica in ogni caso, a prescindere dal numero (più o meno ampio) di operazioni finanziarie non tracciabili compiute dalla società.
Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione.
Il caso di studio
Il giudice del gravame ha accolto parzialmente i ricorsi della contribuente contro gli avvisi di accertamento, ai fini IRES, IRAP, IVA, per l’esercizio 01/07/2005-30/06/2006, con i quali il fisco, tra l’altro, dichiarava l’associazione decaduta dal regime agevolato delle associazioni dilettantistiche, a causa della violazione dell’obbligo di tracciabilità delle operazioni finanziarie di cui all’art. 25, comma 5, legge 13 maggio 1999, n. 133.
In particolare, il giudice di appello ha giudicato illegittima la revoca disposta dal fisco nei confronti della SSD del regime di favore previsto dalla legge n. 398 del 1991, per violazione dell’art. 25, comma 5, cit., poiché, rispetto alle migliaia di operazioni verificate, erano state rinvenute soltanto tre operazioni che non rispettavano le disposizioni sulla tracciabilità, il che dimostrava che la contribuente, che non aveva obbligo di tenuta della contabilità, aveva commesso “errori veramente esigui”, plausibili e giustificabili, a fronte dei quali prevaleva senz’altro la sua buona fede, attestata anche dallo spirito collaborativo che la società aveva manifestato nel corso dell’attività accertatrice.
La pronuncia di Cassazione
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno accolto il ricorso in cassazione del fisco sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.
Ai sensi dell’art. 1, legge 16 dicembre 1991, n. 398, è stato riconosciuto, a determinate condizioni, un particolare regime agevolato «alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche».
Il regime agevolato riguarda particolari modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti