Il contratto di rioccupazione, introdotto dal Decreto Sostegni-Bis, dà la possibilità di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato disoccupati con un iniziale periodo di formazione di sei mesi, in modo da adeguare le competenze e le conoscenze del lavoratore all’attuale contesto lavorativo.
Tale contratto ha ora ottenuto anche l’autorizzazione della Commissione Europea, a cui era subordinata la sua attuazione.
Il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, cd. “Decreto Sostegni-Bis”, è stato convertito nella Legge 106/2021 e non risultano modifiche all’art. 41 del decreto originario, ossia quella norma che si occupa dell’istituzione del Contratto di rioccupazione.
Tale tipologia contrattuale, sulla quale andremo ad approfondire gli aspetti fondamentali tra breve, ha inoltre ricevuto approvazione definitiva anche da parte della Commissione Europea, che ha stanziato delle risorse proprio per permettere l’utilizzo di tale strumento per rilanciare il mercato del lavoro in crisi a seguito dell’emergenza sanitaria.
Il contratto di rioccupazione: aspetti generali
Il Decreto Sostegni-Bis con l’art. 41 istituisce in via eccezionale dal 1° luglio al 31