La Cassazione interviene in materia di conservazione dei libri e scritture contabili confermando l’obbligo per il contribuente di tenuta decennale della documentazione contabile.
E se il decennio spira prima della definizione dell’accertamento da parte del Fisco?
Un caso di Cassazione sui termini di conservazione delle scritture contabili
La Corte di Cassazione è tornata a precisare la sua posizione sul fatto che resta fermo, in ogni caso, in capo al contribuente, l’obbligo di conservare e tenere disponibile la documentazione contabile per dieci anni e non solo per il minor lasso di tempo riconosciuto all’Amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.
Il caso esaminato dall’ordinanza in parola riguardava una S.p.A. alla quale era stato notificato un avviso di accertamento finalizzato al recupero di un credito d’imposta suppostamente utilizzato in modo indebito in riferimento all’esercizio 2011.
La società istante riteneva di eccepire la violazione dell’articolo 22 del D.P.R n. 600/1973:
“Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell’articolo 14, devono essere tenute a norma dell’articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo.
Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino de