Recentemente l’Agenzia Entrate, nel ribadire che il cumulo di più agevolazioni su uno stesso investimento non deve superare il limite del costo del bene stesso, ha confermato il principio secondo cui, in caso di superamento, si deve ridurre il bonus industria 4.0, nulla prevedendo circa la possibilità di ridurre l’altra eventuale agevolazione, ove ciò sia opportuno o conveniente.
In un precedente intervento[1], erano state evidenziate alcune questioni che, in qualche modo, rendevano dubbia la perfetta cumulabilità di più agevolazioni su uno stesso investimento.
L’Agenzia Entrate è però recentemente intervenuta con una circolare contenente i chiarimenti sull’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture localizzate sul territorio nazionale (c.d. “bonus industria 4.0”), disciplinato da ultimo, dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), l’Agenzia delle entrate fornisce una serie di conferme e chiarisce l’esatto funzionamento della disciplina in esame.
Bonus Industria 4.0: i principi da applicare
In relazione alla richiesta di indicare il “procedimento” da seguire per verificare gli importi per i quali è possibile beneficiare del bonus in caso di cumulo, al paragrafo 6 (Cumulo con altre agevolazioni), l’Agenzia conferma sostanzialmente che il procedimento consiste in una serie di operazioni così individuabili[2]:
1° operazione: verificare la singola disciplina agevolativa
Nel ricordare che il bonus industria 4.0 è cumulabile nel limite del costo del bene, tenuto conto anche del risparmio fiscale, l’Agenzia richiama l’attenzione sull’esame delle “altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili”.
L’esame, evidentemente, è finalizzato a individuare ed accertare la concreta possibilità di cumulo delle differenti agevolazioni.
2° operazione: verificare la presenza di limitazioni
Il secondo step individuato dall’Agenzia delle entrate consiste nell’accertare se le discipline applicabili prevedano comunque delle specifiche limitazioni nell’accesso o nell’utilizzo.
3° operazione: quantificare il risparmio fiscale
Nella circolare, l’Agenzia nulla prevede circa la quantificazione del risparmio fiscale, limitandosi a rilevare che, ove anche con il risparmio fiscale venga superato il limite del costo, si dovrà procedere a ridurre il bonus industria 4.0 per rientrare nel limite del 100% del costo dei beni.
Nella stessa circo