Durante il mese di Agosto le attività di controllo e verifica del Fisco si fermano per le ferie estive? Ovviamente no… ed in caso di richiesta di documenti il contribuente è costretto ad ottemperare anche durante il periodo estivo, tenendo conto che la mancata esibizione nei termini equivale ad un rifiuto.
In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l’ipotesi in cui la richiesta del Fisco di documenti al contribuente sia stata inviata mediante questionario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in materia di imposte dirette ovvero del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in materia di Iva, da quella in cui sia stata avanzata, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 33, quanto all’imposizione reddituale e D.P.R. n. 633 del 1972, ex 52, quanto all’Iva, nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica, atteso che – ferma sempre la necessità, in ogni ipotesi, che il Fisco dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall’espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza – nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi equivale a rifiuto, determinando l’inutilizzabilità della documentazione in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all’atto di produrre la suddetta documentazione con il ricorso, che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è onerato.
Nel secondo caso, la mancata esibizione di quanto richiesto preclude la valutazione a favore del contribuente solo se si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sul Fisco.
E’ questo l’importate principio reso recentemente dalla Corte di Cassazione.
Accertamento tributario e verifiche del Fisco: svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la CTR lombarda acc