Pertanto la notifica è perfezionata solo con l’osservanza di tale modalità e l’onere probatorio non è a carico del ricorrente ma dell’ufficio finanziario.
Notifiche via pec: ambito normativo
L’art. 16, comma 1bis, del D Lgs n. 546/1992, come modificato dal d.l n. 98/2011, applicabile “ratione temporis” al caso di specie, contiene le regole tecniche per l’utilizzo della posta elettronica nell’ambito del processo tributario per le comunicazioni di cui al Decreto Ministeriale 26/07/2012.
L’art. 7 di tale decreto stabilisce che la comunicazione telematica si intende perfezionata al momento in cui è generata la Pec e si considera eseguita con la ricevuta di avvenuta consegna ossia mediante invio e accettazione della Pec telematica.
Al pari del processo civile ordinario le comunicazioni e le notificazioni a cura della segreteria della Commissione tributaria si effettuano in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del destinatario e la trasmissione del documento è perfezionato quando viene fornita dal gestore al mittente la c.d. ricevuta di avvenuta consegna (Rac).
Nel caso di notifica telematica, la prova dell’avvenuta notifica mediante deposito telematico negli atti di causa, è costituita dal deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, come disposto dagli artt. 3 bis, comma 3, della L. 53/1994 e 19 bis, comma 5, del decreto del 16 aprile 2014.
Occorre ricordare che il D.M. 4 agosto 2015 (G.U. n. 184 del 18/8/2015) ha fissato le regole tecniche concernenti il deposito del ricorso e la c