Come si calcola il valore fiscale di rendita vitalizia ed usufrutto temporaneo?
La normativa in tema di donazioni e successioni sembra presentare alcune irrazionalità nella fase di determinazione del valore.
La rendita
La rendita, prestazione periodica di denaro o di altre cose fungibili, può essere costituita a titolo oneroso oppure gratuito.
Risultano anche situazioni atipiche, con rendita costituita a fronte della cessione di un credito, di un bene mobile, di una azienda: in particolare, si è avuto modo di riscontrare una certa diffusione nel campo della cessione di farmacie contro la costituzione di una rendita.
Come durata la rendita può essere:
- temporanea (e l’eventuale decesso del beneficiario nel durante farà subentrare gli eredi);
- vitalizia (e il decesso ne causa la cessazione);
- perpetua (che però è sempre redimibile).
La base imponibile della rendita
Analizziamo la questione della determinazione della base imponibile, ai fini delle imposte indirette.
Ai fini dell’imposta di registro ne tratta l’articolo 46 del TUR.
La base imponibile di una rendita è data dal maggiore tra la somma pagata o il valore dei beni ceduti dal beneficiario e il valore della rendita stessa (comma 1).
E già qui ci si chiede come si possa ipotizzare il caso in cui una rendita superi il valore del bene cui si riferisce; situazione non certamente logica, ma che potrebbe trovare giustificazione nelle modalità di calcolo di cui si vedrà.
A tale valore sarà applicata l’imposta di registro del 3%, se si tratta di una rendita costituita a fronte di un pagamento di un determinato importo, oppure le aliquote relative ai trasferimenti immobiliari (2%, 9% e 15%) nel caso appunto di trasferimenti di beni.
Il comma 2 sempre dell’art.46 del TUR specifica che il valore della stessa è dato, salvo le successive variazioni di legge:
- nel caso di rendita perpetua, dal “ventuplo della rendita”;
- nel caso di rendita a tempo determinato, dal valore attuale delle annualità, calcolate al saggio di interesse legale, ma in nessun caso superiore al ventuplo della annualità stessa;
- e nel caso di rendita vitalizia, dall’ammontare ottenuto moltiplicando la annualità per il coefficiente determinato in base alla età del beneficiario.
Stesso identico schema applicativo è dettato anche per l’imposta sulle successioni e donazioni, all’art.17 del D.Lgs 346/1990.
Con vari Decreti Ministeriali, ogni qualvolta è variato il tasso legale, sono stati anche pubblicati nuovi coefficienti per la determinazione dell’usufrutto e della