Entro il 2021 il progetto di legge-delega per la Riforma della Giustizia Tributaria

La riforma della giustizia tributaria è stata inserita nel PNRR fra le priorità per il rilancio dell’economia italiana dopo l’emergenza Covid. Vediamo quali saranno le prospettive su cui sarà incardinata la riforma delle Giustizia Tributaria.

legge delega riforma giustizia tributariaCon l’approvazione parlamentare del PNRR e l’invio dello stesso alla Comunità Europea, si può dire che si è messa in moto, finalmente, la riforma fiscale e la contemporanea riforma della giustizia tributaria.

Entro al massimo due mesi è attesa la proposta del Parlamento che, secondo il PNRR, sarà la base della legge delega da approvare entro il 31 luglio 2021.

Dopo di che entrerà in campo la Commissione di esperti per la definizione dei decreti attuativi entro il 2022.

Quindi, entro il 31 luglio 2021, dovrà essere approvata la legge delega anche per la riforma della giustizia tributaria, ormai attesa da molti anni da tutti i contribuenti e professionisti.

A questo punto, con questo mio articolo, mi permetto segnalare i principi ed i criteri direttivi per il riordino strutturale dell’organizzazione della giustizia tributaria.

 

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Progetto di legge delega per la Riforma della Giustizia Tributaria

Al fine di un ulteriore adeguamento all’art. 111 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per il riordino dell’organizzazione della giustizia tributaria, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. istituzione, in luogo della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, del Tribunale Tributario e della Corte di Appello tributaria, organi giudiziari distinti ed autonomi dagli esistenti organi giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari (quinta magistratura);
     
  2. articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi dai Tribunali Tributari in primo grado, siti nei capoluoghi di provincia, e dalle Corti di Appello tributarie in secondo grado, site nei capoluoghi sede di Corte di Appello o di Tribunale Amministrativo Regionale;
     
  3. affidamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’organizzazione degli organi di giurisdizione tributaria e dell’inquadramento e amministrazione dei giudici tributari, nel rispetto delle prerogative del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
     
  4. formalizzazione legislativa della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione; incompatibilità assoluta tra giudici di Cassazione e giudici di merito;
     
  5. istituzione di un ruolo di giudici tributari, reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami, scritti ed orali, riservato a laureati in materie giuridiche o economiche, ai quali sia assicurato uno status giuridico ed economico analogo a quello dei giudici ordinari, anche sotto il profilo delle incompatibilità, nell’ambito di un rapporto esclusivo a tempo pieno;
     
  6. istituzione del giudice onorario tributario che esercita le funzioni giurisdizionali di cui alla lett. m);
     
  7. reclutamento del giudice onorario tributario mediante procedura che ne assicuri una adeguata qualificazione professionale e preparazione nelle discipline giuridiche ed economiche; fissazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l’incarico, dei criteri obiettivi per la nomina e di rigorose condizioni di incompatibilità; il giudice onorario tributario si deve cancellare dall’Albo professionale di appartenenza;
     
  8. previsione che i giudici tributari onorari siano tenuti alla formazione obbligatoria valida per tutti i giudici tributari e debbano conseguire i crediti formativi necessari, a pena di decadenza dalla funzione di giudice tributario;
     
  9. previsione di un numero iniziale di giudici di ruolo tale da assicurare la invarianza di spesa, nonché previsione degli organici dei giudici tributari vincitori di apposito concorso e dei giudici tributari onorari, per ciascun Tribunale Tributario e Corte di Appello tributaria, secondo una ragionevole distribuzione territoriale (tra 800 e 1.000 giudici tributari nazionali);
     
  10. la mediazione tributaria, obbligatoriamente prevista per legge, si deve svolgere dinanzi al giudice tributario onorario, monocratico o collegiale, secondo le rispettive competenze, e non più presso l’Agenzia delle Entrate;
     
  11. determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, del numero delle sezioni e dei giudici che compongono i Tribunali e le Corti di Appello tributarie, sulla base del flusso medio dei procedimenti e della composizione dei collegi giudicanti in tre membri, con l’eccezione delle competenze per valore dei giudici monocratici e del giudice onorario; in appello decide sempre il collegio; nella obbligatoria fase istruttoria è ammessa anche la prova testimoniale;
     
  12. suddivisione dei Tribunali e Corti di Appello in sezioni, composte da un Presidente, un Vice Presidente e quattro giudici, che decidono con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e due giudici, quando non è prevista la composizione monocratica;
     
  13. previsione che le cause di valore non superiore a € 3.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, dinanzi al Tribunale Tributario siano di competenza del giudice onorario tributario;
     
  14. previsione che le cause di valore non superiore ad € 50.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, dinanzi al Tribunale Tributario siano di competenza del giudice tributario monocratico, oltre alle cause tassativamente previste dalla legge;
     
  15. determinazione del valore della controversia sulla base dell’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato e, per le controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, dall’ammontare di queste;
     
  16. previsione che le cause di valore indeterminabile siano di competenza del giudice onorario tributario in primo grado;
     
  17. modificazione della disciplina del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sulla base delle previsioni seguenti:
     

    1. è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ha autonoma sede in Roma;
       
    2. è formato da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, scelti per metà tra i professori di università in materie giuridiche o economiche e per metà tra gli avvocati, i dottori commercialisti ed i consulenti del lavoro iscritti all’albo da oltre venti anni;
       
    3. i componenti eletti dai giudici sono scelti tra tutti i giudici tributari, con voto personale, diretto e segreto e non sono rieleggibili;
       
    4. la durata della carica dei suoi componenti non è superiore a 4 anni;
       
    5. il Consiglio di Presidenza elegge il Presidente nel suo interno;
       
    6. il Consiglio di Presidenza indica le cause di incompatibilità e di ineleggibilità ed i criteri per la relativa verifica, le regole relative alle elezioni dei giudici, quelle per la valutazione di candidati e delle liste elettorali, la sede delle operazioni elettorali, il periodo entro il quale deve avere termine la valutazione dei candidati e la promulgazione dell’elenco definitivo dei candidati alle elezioni, le regole per la proclamazione degli eletti, per la valutazione di eventuali reclami sull’eleggibilità e per l’assunzione delle funzioni; stabilisce i corsi di formazione ed aggiornamento dei giudici tributari sia togati che onorari;
       
  18. permanenza delle Commissioni Tributarie e delle funzioni dei giudici tributari in organico, limitatamente alle controversie instaurate prima dell’entrata in vigore della legge di attuazione, alle quali continuano ad applicarsi le attuali norme relative alla competenza e composizione degli organi giudicanti fino alla conclusione del grado di giudizio in cui le controversie stesse siano pendenti;
     
  19. previsione di un termine perentorio entro il quale i giudici tributari in organico devono optare per la magistratura tributaria o per quella onoraria; se, non essendo magistrati, optano per la magistratura tributaria, sono tenuti a sostenere esami di ammissione nel ruolo, con modalità semplificata se laureati in materie giuridiche o economiche; se optano per la magistratura onoraria, proseguono la propria attività senza necessità di superamento di esami di ammissione e devono in ogni caso cancellarsi dagli Albi Professionali;
     
  20. fissazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della data di insediamento dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello tributarie, che decideranno le controversie originate da ricorsi e da atti di impugnazione di sentenze notificati successivamente alla data di insediamento dei suddetti nuovi organi giudiziari;
     
  21. Infine, per azzerare il contenzioso è prevista la definizione agevolata di tutte le controversie pendenti, anche in Cassazione.

 

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Ti ricordiamo che, il giorno 27 aprile 2021, si è svolto l’incontro on-line dal titolo “Appunti per la prossima Riforma Fiscale”, con la partecipazione di Parlamentari Commercialisti e alcuni tra i professionisti del settore.

A riguardo Ti segnaliamo il Terzo intervento dal titolo “La Riforma della Giustizia Tributaria”.

Guarda la videoregistrazione del dibattito >

 

A cura di Maurizio Villani

Martedì 4 maggio 2021