Il tema delle imposte di successione & donazione è tornato sotto l’attenzione dei riflettori. In questo articolo analizziamo il regime fiscale delle donazioni estere, aggiornato con la giurisprudenza di Cassazione del 2021.
Non è sempre facile, né tantomeno immediato, trovare la corretta applicazione dell’imposta sulle donazioni nel caso in cui il donante sia un soggetto non residente.
Il residente estero
In base all’articolo 2 del TUS, l’imposta sulle donazioni è dovuta qualora il donante, alla data di stipula della donazione, “non sia residente nello Stato”, in relazione ai soli beni e diritti “esistenti nello Stato” di titolarità del donante.
Si tratta di una presunzione assoluta di “esistenza nello Stato”.
Non rilevano, quindi, né il luogo di stipula della donazione, né le caratteristiche del donatario.
Queste norme si devono però coordinare con quanto disposto dall’articolo 55, comma 1-bis, primo periodo, TUS, per il quale “sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato”.
Gli “atti di donazione effettuati all’estero a favore dei residenti” sono poi menzionati anche nell’articolo 56-bis, comma 1, TUS.
Se il donante non è residente in Italia, l’imposta di donazione è quindi dovuta limitatamente ai beni e ai diritti “esistenti” in Italia (art. 2, comma 3, TUS).
E se la donazione è formata all’estero a favore di “beneficiari residenti” in Italia, la donazione è soggetta a registrazione in Italia “in termine fisso” (art. 55, comma 1-bis, TUS).
Come si vedrà, è anche importante il luogo ove è fatta la donazione.
In sintesi, qualora il donante non sia residente in Italia:
- la donazione stipulata in Italia (a favore di qualsiasi donatario) è tassata con l’imposta sulle donazioni in Italia con riferimento ai soli beni donati esistenti in Italia, (art. 2, c. 2, TUS);
- la donazione stipulata all’estero (a favore di qualsiasi donatario) è tassata con l’imposta sulle donazioni con riferimento ai soli beni donati esistenti in Italia (art. 2, c. 2, TUS); obbligo di registrazione in Italia;
- e la donazione stipulata all’estero (a favore di un donatario residente in Italia) avente a oggetto beni esistenti all’estero non è soggetta – ex art. 2, c. 2, TUS – a tassazione con l’imposta sulle donazioni in Italia (ex art. 55, c. 1-bis, TUS); incerto l’obbligo della registrazione.
Residenza del donante |
Tipo di donazione |
Luogo di stipula dell’atto |