Il contribuente forfetario e le operazioni attive con l’estero

In questo breve intervento vediamo gli adempimenti che il contribuente forfetario deve assolvere ogni qualvolta attua una cessione di beni o una prestazione di servizi verso clienti esteri.

Obblighi del contribuente forfetario

contribuente forfetario operazioni attive esteroRicordiamo brevemente che il contribuente forfetario deve rispettare i seguenti obblighi:

  • Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • Certificare i corrispettivi;
  • Integrare le fatture, dalla quale risulta un’imposta da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • Emettere fatture verso la PA.

La Circolare 10/E/2016 pubblicata dall’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che il contribuente forfetario, nel momento in cui effettua operazioni nei confronti di soggetti intracomunitari o extra UE, è chiamato ad assolvere differenti adempimenti, distinguendo tra cessione di beni e prestazione di servizi.

Iniziamo trattando la cessione di beni.

 

Contribuente forfetario: la cessione di beni

In caso di cessione di beni effettuate a favore di soggetti intracomunitari, il contribuente forfetario deve integrare la fattura emessa con la dicitura “non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41, c. 2-bis D.L. 30.08.1993, n. 331”.

Considerando però che questa operazione non è una cessione intracomunitaria vera e propria, il forfetario è esonerato dall’iscrizione nella banca dati VIES e anche dalla compilazione degli elenchi Intrastat.

Diversamente, in caso di cessione di beni effettuate verso soggetti non appartenenti alla comunità europea, il contribuente forfetario, anche senza la possibilità di utilizzare il plafond per acquistare beni in esenzione di imposta, può applicare gli articoli 8, 8-bis, 9 e 67 D.P.R. 633/1972 (senza uscire dal regime come invece era previsto per i contribuenti minimi).

 

La prestazione di servizi

In caso invece di prestazioni di servizi generiche, ossia quelle previste dall’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 rese a favore di soggetti comunitari, sul contribuente forfetario gravano gli oneri di iscrizione alla banca dati VIES, emissione della fattura senza Iva ma con la dicitura “inversione contabile” e predisporre il modello modello Intra-1quater.

Infine, con riguardo alle prestazioni di servizi rese a soggetti extra UE, il forfetario dovrà emettere fattura senza indicazione dell’imposta ma integrando la stessa con la dicitura “operazione non soggetta”.

A differenza delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti UE, il contribuente non è tenuto iscriversi all’archivio VIES e né tantomeno inviare il modello Intrastat.

 

Al regime forfetario è dedicata un’intera sezione sul sito…Clicca qui per approfondire!

 

A cura di Alberto De Stefani

Giovedì 13 maggio 2021

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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