Le casistiche del fornitore presunto nel nuovo commercio elettronico

di Ennio Vial

Pubblicato il 24 maggio 2021

Una interessante novità riguarda il mondo IVA del commercio elettronico nel caso in cui le interfacce digitali (ad es. Amazon) intervengono facilitando la vendita di beni.
Al fine di assicurare la tassazione delle vendite in cui sono coinvolti come «facilitatori», piattaforme, portali o mezzi analoghi («interfacce elettroniche»), è stato ritenuto opportuno, da parte del legislatore comunitario, coinvolgere tali soggetti nella riscossione dell’imposta, considerandoli, in base a una finzione giuridica, come i soggetti che effettuano l’acquisto e la vendita dei beni oggetto delle operazioni facilitate.
In buona sostanza, la singola operazione viene sdoppiata in due operazioni distinte: una prima cessione B2B dal fornitore alla piattaforma digitale; una seconda cessione B2C dalla piattaforma al cliente finale.

Il fornitore presunto nel commercio elettronico: inquadramento normativo

L’art. 14 bis Direttiva 112/2006 prevede due casistiche (par. 1 e par. 2) in cui la facilitazione del marketplace determina uno sdoppiamento della cessione.

 

Tabella n. 1 – articolo 14 bis direttiva 112/2006

Par. 1

Par. 2

Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

 

Il par. 1 prevede lo sdoppiamento della cessione ma solo se i beni son importati e di valore intrinseco non superiore ai 150 Euro.

E’ irrilevante, al riguardo, la sede del fornitore che potrebbe essere italiano, Ue o Extra UE.

Nel par. 2, invece, non rileva più la soglia e si deve trattare di cessioni effettuate nella comunità da un soggetto extracomunitario.

A differenza del caso precedente, pertanto, assume rilievo anche il fornitore.

Al fine di tratteggiare l’ambito applicativo della previsione possiamo rilevare, pur con una certa approssimazione, come la stessa interessi le importazioni di beni di modesto valore da parte di soggetti stabiliti nella UE ed il caso di cessioni interne o comunitarie da parte di soggetti extracomunitari.

Le previsioni, pertanto, non interessano il caso, invero frequente nella prassi commerciale in cui il soggetto stabilito in Italia venda attraverso interfacce elettroniche beni che si trovano già nella UE.

 

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I casi del fornitore presunto

Di seguito, riproponendo in parte considerazioni già fatte, proponiamo alcune casistiche in cui l’interfaccia facilita la vendita.

Si deve distinguere due casi:

  • I beni spediti sono già in Europa;

  • i beni spediti si trovano in uno stato extra UE.

Esaminiamo il primo caso che, nella successiva figura n. 1 rappresenta la parte alta del diagramma.

 

Figura n. 1

fornitore presunto commercio elettronico

 

Nel primo caso, ossia quello relativo ai beni che si trovano in Europa, devo esaminare il par. 2 dell’art. 14 bis, ossia devo verificare che la vendita sia realizzata da un soggetto extracomunitario ossia non stabilito nella UE.

Solo in questo ultimo caso opera la fictio iuris dello sdoppiamento delle operazioni.

Diversamente, se la vendita viene effettuata da un soggetto comunitario, lo sdoppiamento non può operare.

Possiamo quindi sintetizzare il principio affermando che in caso di beni comunitari lo sdoppiamento opera solo se il fornitore è extracomunitario.

Passiamo a questo punto ad esaminare la parte inferiore del grafico.

I beni provengono da un Paese extracomunitario. In questo caso non serve più che il fornitore sia stabilito fuori dalla UE.

Il regime, tuttavia, si applica se i beni hanno un valore non superiore ai 150 €.

Ricordiamo che il regime riguarda sempre il cliente privato comunitario.

Le regole non guardano il cliente privato extracomunitario.

 

La natura delle due cessioni

fornitore presunto commercio elettronicoL’art. 36 ter della direttiva stabilisce che:

“Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni conformemente all’articolo 14 bis, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata da tale soggetto passivo”.

In sostanza, la cessione con trasporto non è quella iniziale dal fornitore all’interfaccia, bensì la seconda dall’interfaccia al cliente finale.

L’art. 136 bis della direttiva prevede che:

“Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni i