La Cassazione si esprime sul tema riguardante la responsabilità del contribuente nei confronti degli adempimenti dichiarativi e contabili gestiti dal professionista.
Incaricare un consulente di provvedere a tali adempimenti non esime automaticamente da colpa: il contribuente dovrà dimostrare di aver adempiuto correttamente alla vigilanza sul suo operato.
Vigilanza del contribuente sul consulente
Il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture obbligatorie non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista delle relative adempienze, dovendo egli altresì allegare e dimostrare di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione.
E’ questo il principio che sostanzialmente emerge dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione.
La responsabilità del contribuente: il fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha accolto parzialmente l’appello della società contribuente, in una controversia relativa all’impugnazione degli avvisi di accertamento per maggiori Ires, Irap ed Iva per gli anni 2005, 2006 e 2007.
Per quel che ci interessa in questa sede, la CTR ha ritenuto inapplicabili le sanzioni, in quanto la società aveva provato di aver sporto querela contro il professionista infedele.
Secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe erroneamente valorizzato una denuncia sporta solo nell’anno 2010 e non avrebbe tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui:
<<ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, la violazione delle norme tributarie suscettibile di sanzione da parte della legge richiede che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche con colpa; il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture obbligatorie non può considerarsi esente d