Comunicazione delle operazioni del Turismo: premessa generale
Come noto la legge di bilancio 2019, Legge n. 145-2018, ha provveduto ad innalzare a 15.000 euro il limite applicabile in materia di uso del contante sia ai cittadini EXTRA UE che a quelli dell’UE/SEE.
Nota: in pratica si tratta di una deroga al limite dell’uso del contante (art. 3 commi 1 e 2 del D.l. 16/2012) a favore degli acquisti effettuati in esercizi e negozi legati al turismo, da parte di cittadini di Paesi al di fuori della Ue e dello spazio economico europeo (cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti, ecc.), per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura; prestazioni di servizi effettuate da agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, che effettuano operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze e servizi connessi nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE; non residenti