Nel momento in cui al datore di lavoro viene notificato un atto dal quale deriva la trattenuta di quote dello stipendio, questi acquisisce un ruolo di attore nella procedura, essendo tenuto ad operare nei modi e nelle tempistiche normativamente previste. Tra gli atti che possono essere notificati al datore di lavoro si ricordano, in particolare, la cessione del quinto, la delegazione di pagamento, il pignoramento presso terzi e, nell’ambito di quest’ultimo, l’assegno di mantenimento. È fondamentale, pertanto, che il datore di lavoro individui, in primis, la tipologia di atto notificato: solo così facendo sarà in grado dare esecuzione a tutti gli adempimenti previsti.
Oggetto di analisi sarà, in questo articolo, la disciplina prevista per la cessione del quinto contenuta nel D.P.R. 180 del 5 gennaio 1950, con particolare focus in ordine alle vicende che, nell’ambito del rapporto di lavoro, possono avere risvolti sulla quota oggetto di cessione.
Cessione del quinto: il caso
Un’azienda ha in forza un lavoratore il quale ha contratto con una società finanziaria un finanziamento contro cessione di un quinto del proprio stipendio.
A causa della situazione emergenziale in essere, l’azienda ha fruito, per un periodo di nove settimane, della Cassa integrazione COVID in riduzione, alternando giornate lavorative a giornate di cassa integrazione.
La relativa indennità spettante al dipendente non è stata anticipata dal datore di lavoro, ma è stata corrisposta direttamente dall’istituto previdenziale.
L’azienda si è dunque domandata quale fosse la soluzione corretta per la gestione della trattenuta del quinto dello stipendio, nel tentativo di scongiurare contestazioni di quest’ultimo sull’operato.
Per poter risolvere il caso occorre anzitutto soffermarsi sulla disciplina generale prevista per la cessione del quinto dal D.P.R 180 del 5 gennaio 1950.
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Che cosa si intede per cessione del quinto
Un lavoratore subordinato può contrarre con un soggetto erogatore (ad esempio una società finanziaria) un finanziamento contro cessione di un quinto del proprio stipendio.
I soggetti che intervengono sono:
- il cessionario (società finanziaria);
- il cedente (dipendente);
- e il debitore ceduto (datore di lavoro).