Bonus Baby Sitter: presentazione delle domande

A partire dall’8 Aprile scorso è aperta la procedura per richiedere il bonus baby sitter previsto a seguito emergenza Covid-19. Ecco una breve guida alla richiesta del bonus…

Bonus Baby Sitter: premessa generale

bonus baby sitter presentazione domandeCome noto, il comma 6 dell’art. 2 del Decreto legge n. 30/2021 prevede il riconoscimento  di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitter nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali per prestazioni effettuate a seguito di:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; infezione da SARS COVID-19 del figlio;
     
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nota: la previgente normativa disponeva che la quarantena per contatto del figlio era limitata al solo contagio avvenuto all’interno del plesso scolastico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, nel corso di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

E’ importante chiarire che la nuova normativa ha esteso il concetto prevedendo testualmente: “a seguito di contatto ovunque avvenuto”.

 

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Bonus Baby Sitter: focus sulla normativa generale e sulla presentazione della domanda

Con lo scopo di poter riassumere al meglio il contenuto della normativa si coglie l’occasione per focalizzare l’attenzione del lettore sui seguenti punti principali:

1) Soggetti che hanno diritto al Bonus

Hanno diritto al bonus baby sitter i seguenti soggetti:

  • lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
     
  • i lavoratori autonomi non isxcritti all’Inps;
     
  • il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
     
  • i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14.

Occorre rammentare che per i lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, il bonus è erogato subordinatamente alla comunicazione del numero dei beneciari da parte delle rispettive casse previdenziali.

ll bonus baby sitter è riconosciuto fino alla data del 30 giugno 2021 ai i genitori conviventi di figli minori di 14 anni con importo massimo pari a 100 euro settimanali.

Nota: con comunicato del 23 marzo 2021 l’INPS ha specificato che per  “medici dipendenti” si intende non solo i medici con contratto di lavoro subordinato con la ASL ma anche i medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale e pertanto. a seguito del chiarimento, possono presentare la domanda del bonus baby sitter anche i medici di base e i pediatri di libera scelta.

 
2) Erogazione del bonus

L’erogazione del bonus avviene attraverso il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Nota: esaminando il “portafoglio elettronico” nella piattaforma INPS si identifica l’importo del bonus concesso che comprende il periodo fino alla data del 30 giugno 2021.

Non è ancora stato chiarito se il riconoscimento del bonus sia applicabile alle  prestazioni rese dai familiari e nel merito si attende il pronunciamento dell’Istituto di Previdenza (anche se si ritiene che la risposta al quesito dovrebbe essere positiva).

 

3) Bonus e cause di incompatibilità

Il bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido e può essere fruito solo se l’altro genitore non gode di altre tutele o del congedo indennizzato Covid ovvero del lavoro in “smart working” per figli under 16.

Nota: in sostanza il bonus baby-sitting spetta solo se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario del congedo retribuito per figli minori di 14 anni o non retribuito per figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ovvero che non svolga alcuna attività lavorativa o che sia sospeso dal lavoro, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano godendo di nessuna delle sopraindicate disposizioni.

 
4) Alternativa al bonus attraverso il libretto di famiglia

In alternativa può essere erogato il bonus direttamente al beneficiario a fronte di giustificate spese per centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (in quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il bonus asilo nido erogato dall’Inps).

 

5) Presentazione della domanda per il bonus

A far data dall’8 aprile 2021 l’INPS ha comunicato che è possibile la presentazione delle domande attraverso una apposita procedura on line utilizzando il servizio Bonus servizi di babysitting (è possibile la presentazione anche tramite i Patronati).

Nota: in caso di presentazione della domanda tramite web è richiesto il possesso dello SPID almeno di livello 2 o della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta nazionale dei servizi (CNS).

E’ ancora ammesso l’uso del PIN di tipo dispositivo solo se già rilasciato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali (al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus baby-sitter).

 

Se desideri approfondire ancora, puoi leggere:

Bonus baby-sitting: appropriazione e inserimento delle prestazioni entro 28/02/21 – Circolare del lavoro del 21 Gennaio 2021

Bonus baby sitting: compilazione e invio domande on-line

e Bonus Baby-sitting per Covid-19: condizioni e richiesta

 

A cura di Celeste Vivenzi

Sabato 24 aprile 2021