Nei confronti del soggetto appaltante va, invece, operata la fatturazione elettronica.
In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate soffermandosi sul caso in cui una società di diritto privato venga qualificata come Stazione appaltante, inserita nell’elenco IPA e rientrante tra i soggetti aggiudicatari di diritto privato che affidano appalti pubblici di lavori ai sensi del Codice degli appalti.
Split payment appalti pubblici
Come ormai ben noto, ai sensi del nuovo articolo17-ter del D.P.R. n. 33/1972, che disciplina lo “split payment”, entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2017, gli Enti pubblici destinatari delle fatture sono quelli di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 196/2009 [“Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”), a cui si aggiunge un’ulteriore elencazione di soggetti (in particolare, si tratta di tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate), tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le societ