Individuazione del committente e utente finale nel contratto di prestazione di servizi

I destinatari dei servizi elettronici erogati dalla società di diritto italiano sono gli utenti finali stabiliti all’estero e pertanto, sotto il profilo IVA, le prestazioni, essendo prive del requisito della territorialità, sono fuori campo IVA.

Servizi di società italiana, utenti finali all’estero

utenti finali prestazioni serviziI destinatari dei servizi elettronici erogati dalla società di diritto italiano (Alfa srl) facente parte di un gruppo, leader globale nella fornitura di licenze software con sede in uno stato extra-UE (gruppo Alfa), sono gli utenti finali stabiliti all’estero, ancorché controllati dalla Capogruppo italiana, firmataria del contratto globale, e pertanto, sotto il profilo IVA, le prestazioni in questione, essendo privi del requisito della territorialità, sono fuori campo IVA (art. 7-ter, comma 1, del DPR n. 633 del 1972).

Questa è la conclusione alla quale è pervenuta l’Agenzia delle entrate, che si è occupata della questione allo scopo di dirimere i dubbi avanzati in ordine all’applicazione dell’IVA.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…Servizi elettronici nella UE: nuovo regime di territorialità

 

La situazione da dirimere

I presupposti dell’operazione evidenziati dalla contribuente che ha posto il quesito sono i seguenti:

  • l’accordo quadro o contratto globale tra il produttore di software e la Capogruppo (italiana) controllante degli utenti stabiliti all’estero non assume rilevanza nella individuazione del destinatario dei servizi erogati “perché tale contratto non regola i rapporti tra la Società e l’utente finale estero” ma, “si limita a stabilire un impegno, in capo al Gruppo, a rifornirsi presso il produttore di determinate licenze e per un determinato orizzonte temporale; invece, i rapporti tra l’istante e gli utenti finali del servizio “sono definiti dagli ordini di acquisto emessi da questi ultimi nei confronti della prima”;
     
  • la natura del servizio è specifica per ciascun utente finale, il quale può autonomamente acquistare una determinata licenza di software e per i quantitativi che gli sono necessari soddisfacendo, quindi, i requisiti di identificabilità e quantificabilità – cfr. art. 22 del regolamento Ue n. 282 del 2011;
     
  • l’utilizzazione del servizio è facilmente identificabile in capo all’utente finale, destinatario anche dei servizi di installazione ed assistenza;
     
  • l’ordine di acquisto è inviato direttamente alla Società dall’utente estero, il quale comunica altresì il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro ai fini della fatturazione e si occupa del pagamento del servizio;
     
  • la capogruppo italiana, controllante degli utenti esteri, non appare assumere né giuridicamente né fattualmente il ruolo di committente dei servizi resi dall’istante.

Sotto il profilo giuridico, l’accordo quadro non regola i rapporti tra il prestatore del servizio (l’istante) e gli utenti finali, ma il rapporto tra i produttori di software e la Capogruppo italiana, stabilendo un impegno dei soggetti del Gruppo a rifornirsi presso i primi.

La specifica prestazione di servizi, invece, è resa direttamente dall’istante all’utente finale sulla base di un ordine di acquisto effettuato da quest’ultimo, fatturata agli utenti (che indicano all’istante il proprio numero identificativo Iva) ed infine, pagata dagli stessi.

 

Se invece la sede fosse nel territorio dello Stato

Va da sé che nel caso in cui l’utente sia stabilito nel territorio dello Stato, i servizi resi dall’istante dovranno, di contro, essere assoggettati ad IVA in Italia, secondo le regole della fatturazione ordinaria (in applicazione dell’art. 7-ter del DPR n. 633 del 1972).

 

Questo è il parere dell’Agenzia delle entrate, risposta n. 217 del 26 marzo 2021

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Lunedì 29 marzo 2021

 

Informazioni estrapolate dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico