La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha messo sotto i riflettori la causa di non punibilità di cui all’art. 13, del D.Lgs. n. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, titolato “Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario”.
Cassazione: un caso di non punibilità
Il Giudice per le indagini preliminari applicava ad una serie di imputati la pena concordata, riconosciuta a tutti l’attenuante dell’art. 13 bis, del D.Lgs. n. 74 del 2000 (“Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario”), per i reati loro contestati: art.10 quater, comma 2, D.Lgs 74 del 2000, art. 2, 3, e 8, del D.Lgs. 74 del 2000.
Ricorrono in cassazione i cinque imputati, deducendo che la richiesta di patteggiamento era stata avanzata con la prospettazione dell’applicazione dell’art. 13 bis del D.Igs 74 del 2000, in quanto prima dell’apertura del dibattimento erano state versate al fisco tutte le somme dovute, compresi interessi e sanzioni.
“Gli imputati provvedevano anche ai versamenti per violazioni fiscali ancora non accertate sia in sede amministrativa e sia in sede penale (in particolare per gli art. 2 e 3, d. Lgs. 74 del 2000).
Con la legge n. 157 del 2019 di conversione del d. I. n. 124 del 2019 è stata estesa la causa di non punibilità anche ai reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli art. 2 e 3, d. Lgs. 74 del 2000.
Gli imputati dovevano pertanto essere assolti ex art. 13 d. Lgs. 74 del 2000 in quanto si era verificata la causa di non punibilità prevista dalla norma; infatti, l’art. 13 bis d. Lgs. 74 d