Erogazione di finanziamento ex Decreto Liquidità e tutela d'urgenza
Il dibattito sull'argomento è davvero articolato ed i primi commenti dottrinari sembrano concordi nell’affermare l’opacità del dettato normativo, il principale motivo per cui i giudici di merito investiti della questione sono giunti ad approdi diametralmente opposti.
Tuttavia, parere di chi scrive, il dato normativo appare invero univoco e la denunciata mancanza di chiarezza sembra piuttosto essere un alibi per suffragare soluzioni più o meno creative.
Ma andiamo con ordine.
L’art. 13 lett. m) del Decreto Legge n. 23/2020 ha previsto, per i piccoli imprenditori e professionisti danneggiati dalle sospensioni legate all’emergenza da Covid 19, una procedura semplificata per accedere al Fondo di Garanzia, con copertura del 100%, dei nuovi finanziamenti fino ad € 25.000,00 (poi diventati € 30.000,00 a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione).
La durata del finanziamento può essere fino a 120 mesi (prima della legge di conversione era 72 mesi) e l’importo richiesto può essere pari al massimo al 25% del fatturato 2019 oppure al costo salariale per le aziende costituite dal 1/1/ 2019 in avanti.
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Fondo di Garanzia: soggetti esclusi e soggetti beneficiari
Sono esclusi dalla platea dei possibili beneficiari coloro che abbiano finanziamenti che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
In favore di tali soggetti beneficiari, prosegue l’art. 13 lettera m):
“l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo”.
La valutazione dei requisiti da parte delle Banche
Il parere ambiguo del Tribunale di Monza
Come dicevamo, secondo il Tribunale di Monza (ordinanza del 24