Fondo centrale di garanzia e modifiche legate alla garanzia diretta delle PMI
L’art. 13 del DL 8/4/2020 n. 23 distingue due tipologie di imprese a) imprese con numero di dipendenti fino a 499 b) imprese con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, per quanto riguarda la percentuale di garanzia ottenibile, i limiti dell’importo agevolabile ed altri vincoli.
Quanto sarà argomentato è valido fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo centrale di garanziadi cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Per le tue tipologie di imprese sopra citate la valutazione e, quindi, il rating attribuito, viene così modificato: ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo centrale di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019.
Nella valutazione e attribuzione del rating viene escluso il modulo "andamentale" ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo centrale di garanzia.
Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei