Omesso versamento IVA e applicabilità del criterio della particolare tenuità

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 13 febbraio 2021

Il reato di omesso versamento IVA è integrato già dal semplice mancato versamento all'erario delle somme che risultino dovute sulla base della dichiarazione annuale. L'obbligo è svincolato, tranne i casi di applicabilità del regime di "Iva per cassa", dall'effettiva riscossione delle somme di cui il contribuente è creditore.
La Cassazione rileva tuttavia che la causa di non punibilità prevista dal codice penale per la particolare tenuità del fatto, può trovare applicazione anche con riguardo ai reati in cui il grado di offensività che dà luogo a sanzione penale è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di punibilità.

Reato di omesso versamento IVA e tenuità del fatto

omesso versamento iva tenuitàLa Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1768 del 18/01/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di reato di omesso versamento Iva e applicazione del criterio della particolare tenuità.

Nel caso di specie, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale, la Corte di appello di Milano revocava la confisca per equivalente, confermando nel resto la decisione di primo grado, che aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di cui all'art. 10-ter Dlgs. n. 74 del 2000, in tema di omesso versamento Iva.

L'imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto integrata la fattispecie contestata, senza considerare che egli non era entrato nella materiale disponibilità delle somme dovute al fisco, essendo l'effettiva apprensione delle somme riscosse il presupposto implicito per l'omesso versamento e non potendo il contribuente essere sanzionato penalmente per non aver anticipato all'Erario somme non riscosse.

Nel caso in esame, infatti, la società aveva subito mancati pagamenti delle proprie fatture, sicché l'imputato non aveva potuto provvedere al pagamento del debito tributario, avendo utilizzato le disponibilità della società per il pagamento delle imposte degli anni precedenti.

Il ricorrente deduceva poi che la Corte di Appello aveva erroneamente escluso la rilevanza della forza maggiore con riferimento alla mancanza di liquidità in capo alla società, la quale non aveva più risorse finanziarie per procedere al versamento dell'Iva per cause imprevedibili che esulavano dalla condotta dell'imputato.

Con un terzo motivo di impugnazione, il ricorrente censurava poi la motivazione della sentenza, laddove la