Il TUIR e molte disposizioni fiscali speciali attribuiscono rilevanza alla nozione di “mercato regolamentato”.
Tale nozione, nel diritto interno, è incardinata nel D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza -TUF).
Esiste attualmente un’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), organismo dell'Unione europea che, dal 1º gennaio 2011, ha il compito di sorvegliare il mercato finanziario europeo.
A essa partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria dell'Unione europea.
Inoltre, sul piano interno, opera la CONSOB, con compiti di tutela degli investitori e di promozione dell'efficienza, della trasparenza e dello sviluppo del mercato mobiliare italiano.
I mercati regolamentati sono quelli riconosciuti e inclusi negli elenchi predisposti da tali autorità indipendenti.
Vi sono pertanto mercati regolamentati nazionali ed esteri, comunitari e non, oltre a sistemi organizzati di negoziazione (OTF), che non sono ufficialmente “mercati” in quanto caratterizzati dalla discrezionalità delle scelte del gestore.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 23.12.2020 è intervenuta a tutto campo chiarendo gli aspetti fin qui non abbastanza definiti della nozione, ai fini dell’applicazione delle disposizioni tributarie che ad essa fanno richiamo.
Mercato Regolamentato: aspetti generali
La nozione di mercato regolamentato, che comprende i mercati nazionali ed esteri sui quali vengono negoziati valori mobiliari, è presente in numerose norme tributarie.
Guardando alla prassi pregressa, la circolare 24.06.1998, n. 165/E [commentando l’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR], ha chiarito che nella nozione di “mercati regolamentati” devono ritenersi compresi la borsa ed il mercato ristretto, nonché ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative, includendo quelli di cui al D.Lgs. 23.07.1996, n. 415, nonché a quelli di altri Stati OCSE.
La definizione è stata ribadita nelle circolari 26.10.1999, n. 207/E e 16.06.2004, n. 26/E.
Si è dunque fatto riferimento ai mercati regolamentati:
- di cui al TUF (autorizzati o riconosciuti dalla CONSOB, sia italiani che esteri);
- di Paesi OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.
Paesi non OCSE
Il mercato regolamentato di un Paese non appartenente all’OCSE, secondo le norme e la prassi, non può qualificarsi come mercato regolamentato ai fini fiscali interni.
È stato però sollevato il dubbio che, a seguito del recepimento della Direttiva 2004/39/CE (“direttiva MiFID”), l’introduzione della nuova definizione di mercato regolamentato nel TUF consentirebbe di qualificare i mercati “non OCSE” come “mercati regolamentati”.
Secondo il TUF, è mercato regolamentato un:
“sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in mo