Come cambia la disciplina dei ristorni alle società cooperative dopo la Legge di Bilancio 2021?
Le nuove norme alleggeriscono la tassazione sui ristorni distribuiti per mezzo di un aumento gratuito del capitale sociale ai soci della cooperativa che sono persone fisiche.
I ristorni delle società cooperative dal punto di vista civilistico
I ristorni, cioè i vantaggi economici attribuiti dalla società cooperativa ai soci cooperatori[1] in relazione alla loro partecipazione allo scambio mutualistico[2], sono stati disciplinati, dal punto di vista civilistico, per la prima volta per tutte le cooperative dall’art. 2545 – sexies c.c. introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003 che stabilisce che essi sono ripartiti fra i soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati con la società, secondo i criteri indicati nell’atto costitutivo[3].
Il ristorno, istituto tipico, anzi, esclusivo delle società cooperative, si differenzia dal dividendo perché consiste nell’attribuzione di un vantaggio ai soci cooperatori, anzi, più esattamente, nella distribuzione di fatto di una parte dell’utile lordo (od “utile ante imposte”) a questi ultimi in proporzione alla loro partecipazione all’attività della cooperativa, cioè al c.d. “scambio mutualistico” fra soci e società.
Il dividendo, invece, è lo strumento con cui si ripartisce l’utile netto (cioè quella parte dell’utile che resta una volta pagate le imposte) fra tutti i soci, anche non cooperatori, in proporzione al capitale posseduto da ciascuno di essi.
Esso è determinato e versato sempre in denaro, mentre il ristorno, che ha sempre un valore monetario, può essere versato ai soci anche in modo diverso, per esempio, con uno sconto proporzionale agli acquisti nelle cooperative di consumo.
L’assemblea può deliberare che i ristorni siano attribuiti a ciascuno dei soci anche mediante l’aumento proporzionale del valore delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, anche in deroga ai limiti di valore di cui all’art. 2525 c.c. (è, di fatto, un aumento gratuito di capitale sociale), o con quella di strumenti finanziari (obbligazioni) disciplinati dall’art. 2526 c.c.
E’ da notare che la norma n