In merito alla deducibilità dei contributi previdenziali versati dai professionisti alla cassa di previdenza di appartenenza, sono state parzialmente superate le precedenti indicazioni, tuttavia, “il cambiamento di rotta” è solo parziale in quanto l’Amministrazione finanziaria ha attribuito la natura di costi inerenti sostenuti per l’esercizio dell’attività professionale esclusivamente ai contributi versati dagli esercenti la professione notarile alla relativa cassa di previdenza.
Professione notarile e deducibilità dei contributi previdenziali: il precedente oientamento e il “cambio di rotta”
Il tema della deducibilità dei contributi previdenziali degli esercenti la professione notarile è già stato esaminato in passato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 79/E del 2002.
Secondo quanto precisato dal documento di prassi citato, i contributi previdenziali, versati alla Cassa di appartenenza dal professionista, non sono costi inerenti sostenuti nell’esercizio dell’attività professionale.
Si tratta di oneri deducibili che, pur obbligatori in base alla legge, attengono alla “sfera personale”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 10 del TUIR devono essere indicati nel quadro RP del Modello Redditi.
La Corte di Cassazione, però, si è sempre mostrata contraria, sin dalla prima pronuncia, alla tesi dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, la sentenza n. 2781